Min. Infrastrutture - Circ. 17/02/2022 n. 5051 - Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al PRA - Perdita di possesso - Circolare DG Motorizzazione prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Prot. n. 5051
Roma, 17 febbraio 2022
OGGETTO: Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al PRA - Perdita di possesso - Circolare DG Motorizzazione prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012.
Com'è noto, la circolare prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012 reca istruzioni operative in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
Al riguardo, nell'evidenziare che le procedure ivi illustrate con riferimento ai veicoli iscritti al PRA debbono intendersi, allo stato attuale della legislazione, assorbite dalle vigenti procedure predisposte in attuazione della riforma recata dal d.lgs n. 98/2017, che ha introdotto il documento unico di circolazione e di proprietà, si segnala la necessità di una integrazione alle istruzioni concernenti i veicoli non iscritti al PRA.
Detta circolare, infatti, prevede, tra l'altro, le ipotesi di cessazione dalla circolazione per furto o per perdita di possesso giudizialmente accertata e non tiene conto di una molteplicità di ulteriori casi, in concreto riscontrati nel corso del tempo, caratterizzati in particolare dalla circostanza che gli interessati non dispongono più della documentazione atta a comprovare la perdita di possesso ed il venir meno degli obblighi tributari (cd. bollo auto).
Tenuto conto che i veicoli non iscritti al PRA soggiacciono al regime di diritto comune dei beni mobili per i quali trova applicazione la regola del "possesso vale titolo", si ritiene che agli stessi possa applicarsi a fortiori la procedura semplificata applicabile, nelle medesime ipotesi, ai veicoli iscritti al PRA, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 204/E del 9.12.1994 e condivise dal Ministero della Giustizia.
Detta circolare, infatti, precisa che: "per evitare il perpetuarsi dell'obbligo tributario a carico di coloro che perduto, per un qualsiasi motivo (rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita ecc.), il possesso del veicolo, non abbiano, a suo tempo, effettuato la richiesta (in alcuni casi, obbligatoria) di annotazione del fatto nei pubblici registri e non siano più in possesso della documentazione all'uopo necessaria", all'intestatario del veicolo è consentito "di far cessare l'obbligo tributario chiedendo l'annotazione, nei pubblici registri, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui efficacia resti circoscritta esclusivamente agli effetti tributari, senza alcuna rilevanza né ai fini dell'esistenza del veicolo, che continua ad essere iscritto, né ai fini di stabilire la titolarità del medesimo".
Pertanto, si dispone che per tutti i veicoli non assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA, gli intestatari (od i loro eredi) possano richiedere l'annotazione nell'ANV della perdita di possesso, ai soli fini tributari, sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, detta dichiarazione può concernere:
- l'avvenuta consegna del veicolo ad un concessionario, in seguito fallito o resosi irreperibile;
- la vendita del veicolo in favore di persona della quale non si sappiano le generalità;
- l'avvenuta consegna del veicolo ad un demolitore e indisponibilità del certificato di rottamazione.
Restano in ogni caso ferme le istruzioni operative contenute nella richiamata circolare prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012 con riguardo alle ipotesi di furto (equiparabile al caso della appropriazione indebita) e della perdita di possesso giudizialmente accertata.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi