M.I.T. - Circ. 11/11/2020 n. 32098 - Revoca della patente. Articolo 219, comma 3-ter - computo del c.d. presofferto

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
Direzione generale motorizzazione
Divisione 6
Contenzioso amministrativo e giurisdizionale

11 novembre 2020

Prot. n. 32098

Oggetto: Revoca della patente. Articolo 219, comma 3-ter - computo del c.d. presofferto.

 

Si fa seguito alle precedenti circolari in materia, per informare Codesti Uffici che il Ministero delll'Interno, sentita l'Avvocatura Generale, ha espresso il parere secondo il quale: "l'art 219, comma 3-ter, del codice della strada va interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; ma dai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca" (Consiglio di Stato, sez. III, 26.04.2018, n. 2465).

Il Ministero dell'Interno ha già diramato direttive alle Prefetture sulla necessità di adeguarsi alle nuove indicazioni sopra riportate.

Codesti Uffici pertanto si atterranno a quanto disposto dalle dette Prefetture circa il computo del c.d. presofferto.

Il Direttore generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti

Tags: revoca patente, art.219 cds

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