Min. Trasporti - Circ. 20/03/2007 n. 26702 - Circolazione in Italia del mezzo di locomozione a due ruote autobilanciante denominato "Segway Personal Transporter"
MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali
e pianificazione generale dei trasporti
Segreteria tecnica
Prot. n. 0026702
Roma, lì 20 marzo 2007
Oggetto: Circolazione in Italia del mezzo di locomozione a due ruote autobilanciante denominato "Segway Personal Transporter"
In relazione alla nota del 21 febbraio 2007 trasmessa da H.T. Human Technology s.r.l. (società importatrice per l'Italia si "Segway Personal Transporter" - Segway PT), con la quale viene richiesto allo scrivente lo stato di avanzamento delle attività istruttorie per la definizione delle norme comportamentali per l'utilizzo di Segway PT nelle aree pubbliche, anche al fine di consentire l'avvio di eventuali attività di incentivazione e/o finanziamento da parte delle Amministrazioni interessate, si rappresenta quanto segue.
All'inizio del 2004, a seguito della nota dello scrivente ufficio prot. n. 746(US2)M del 22.12.03, si è attivata una fase di "sperimentazione" attraverso la quale si è inteso raccogliere informazioni sull'uso di Segway PT nell'ambito urbano da parte di istituzioni e di privati cittadini. Con la nota citata si fornivano, tra l'altro, le indicazioni che a parere di questo Ministero andavano osservate dall'utilizzatore del mezzo durante la fase sperimentale.
A fine luglio 2006, è stata consegnata da Segway Inc. (società produttrice del Segway PT) la "Relazione sulle attività di Segway in Italia e nel mondo". Tale relazione evidenzia, tra l'altro, che "non si sono registrati incidenti o interazioni negative con i pedoni/biciclette".
A fronte di un'adesione alla fase sperimentale di diversi Enti locali, aziende e privati cittadini, a questo Dipartimento non sono giunte significative segnalazioni di conflittualità nell'utilizzo di detti mezzi in compresenza con i pedoni ma, piuttosto, risulta sentita l'esigenza di determinare un chiaro ambito regolamentare che individui il corretto utilizzo degli stessi. Tale esigenza è stata manifestata anche da codesto Ministero che ha evidenziato difficoltà a inquadrare correttamente il Segway anche ai fini dell'attribuzione di risorse finanziarie incentivanti all'acquisto.
A tal fine si rappresenta che a parere dello scrivente possa essere considerata chiusa la fase di raccolta dati e informazioni provenienti dall'esercizio sperimentale del mezzo e che, alla luce dei risultati ottenuti, in attesa dell'esito dell'esame da parte della specifica commissione sui "veicoli atipici" di questo Dipartimento finalizzata all'inquadramento del mezzo nel Codice della Strada (CdS), è possibile riassumere quanto segue riguardo all'utilizzo di Segway PT
· la Commissione Europea con una nota del 12/07/2002, richiamando la direttiva 92/61, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, esprime chiaramente come la stessa direttiva non possa applicarsi al mezzo in questione in quanto lo stesso, per le sue caratteristiche costruttive, è destinato a circolare sul marciapiede o su altre aree pubbliche e non sulla carreggiata. La nota citata rimanda inoltre alla legislazione sei singoli stati membri ed alle rispettive autorità competenti circa l'eventuale definizione delle modalità d'uso del mezzo su aree pavimentate destinate ai pedoni;
· il Segway PT non rientra tra gli acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 190 del CdS in quanto trattasi di mezzo non funzionante a propulsione esclusivamente muscolare;
· l'ambito di utilizzo del Segway PT è riconducibile a "marciapiedi", "aree pedonali" e "piste ciclabili" definiti all'art. 3 del Codice della Strada (CdS), con le seguenti limitazioni:
° velocità massima non superiore a 6 Km/h con sistema di limitazione predisposto dal costruttore, per le "aree pedonali" e per i "marciapiedi";
° velocità massima non superiore a 20 Km/h su piste ciclabili;
° obbligo di dare la precedenza ai pedoni e di tenere la destra sui marciapiedi;
° divieto di utilizzo a conducenti con età inferiore ai 16 anni;
° divieto di utilizzo in condizioni di scarsa visibilità. Per esempio marciapiedi e piste ciclabili per niente o poco illuminate durante le ore notturne.
(Tali limitazioni non sussistono per quanto riguarda un possibile utilizzo del mezzo da parte delle forze armate di cui all'art. 11 c. 1 del CdS e agli enti o corpi equiparati ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, e da parte delle polizie municipali.)
· le norme comportali da rispettare da parte dei conducenti del mezzo sono derivate da quelle di cui all'art. 190 del CdS - comportamento dei pedoni - con le precisazioni riportate in allegato 1.
Si rappresenta infine che lo scrivente comunicherà l'esito della valutazione della citata commissione "veicoli atipici" di questo Dipartimento ai fini della proposta legislativa da avanzare presso le sedi competenti per l'inquadramento del Segway PT all'interno del Codice della Strada.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)
ALLEGATO 1
- Comma I: si conferma solo il primo periodo secondo cui "I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione". Si vieta, pertanto, l'utilizzo del mezzo fuori dai centri abitati.
- Comma II: si conferma il testo contenuto per cui "I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
- Comma III: si conferma il testo contenuto per cui "E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma II". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
- Comma IV: si conferma il testo contenuto per cui "E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni". Quindi, lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
- Comma V: si conferma il testo contenuto per cui "I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dall'utilizzatore del Segway.
- Comma VI: si conferma il testo contenuto per cui "E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.
- Commi da VII a IX: il testo contenuto non è rilevante in quanto non attiene il comportamento che deve osservare il conducente del mezzo in esame.
- Comma X: si conferma il testo contenuto per cui "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19,95 a Euro 81,90".
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