M.I.T. - Circ. 30/07/2019 n. 24583 - Riporto dell'esame di teoria (non serve rinnovare il certificato medico)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 24583

Roma, 30 luglio 2019

OGGETTO: Riporto dell'esame di teoria.

 

L'accentuata diminuzione di risorse organiche dell'Amministrazione, determinata da un più che decennale mancato "turn over", ha comportato, tra le altre difficoltà operative, una contrazione del numero delle sedute d'esame pratico per il conseguimento delle patenti di guida. Di conseguenza al fine di non penalizzare i candidati che hanno incontrato oggettive difficoltà nella fase di prenotazione ed effettuazione dell'esame pratico e che, nel caso di infruttuoso decorso del termine semestrale dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, a tutt'oggi devono sostenere nuovamente l'esame di teoria, si ritiene necessario che, alle condizioni inderogabilmente specificate nella presente circolare, l'esito positivo della prova di teoria venga trascritto sul nuovo "foglio rosa".

La richiesta di riporto è possibile per una sola volta. Pertanto in caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità del secondo "foglio rosa", il candidato dovrà ripetere la prova di teoria.

Si precisa inoltre che:

- l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;

- il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 122 del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati, è possibile derogare a tale obbligo:

a) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;

b) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese. In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;

- il riporto dovrà essere richiesto nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell'Ufficio) in cui è stato sostenuto l'esame di teoria;

- il riporto dovrà essere richiesto per la stessa categoria di patente per il quale è stato sostenuto l'esame di teoria. A titolo di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento della categoria A1 ed è stato rilasciato il relativo "foglio rosa" per detta categoria di patente, non sarà possibile, riportare l'esame di teoria per la categoria A2 o A o B. È tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l'esame per la categoria A ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria A speciale.

L'istanza di riporto di teoria (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida redatta, come di consueto, sul modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento delle tariffe - attualmente un versamento di euro 16,00 su c/c postale n. 4028 e un versamento di euro 26,40 su c/c postale n. 9001).

Per quanto riguarda la possibilità di esonerare dalla produzione di un nuovo certificato di idoneità psicofisica coloro che hanno fatto istanza di proroga dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida in quanto impossibilitati a svolgere, nei tempi previsti, le prove pratiche degli esami per ottenere la patente, per cause a loro non imputabili, il Consiglio di Stato sentito sulla specifica questione, si è pronunciato positivamente con parere n. 00786/2019 del 3 luglio 2019.

Pertanto alla luce della su citata pronuncia, non è necessario presentare un nuovo certificato medico, a meno che il certificato presentato al momento della prima istanza di conseguimento della patente di guida preveda la necessità di sottoporre il candidato, entro un termine già trascorso, a nuova visita presso la commissione medica locale.

Come previsto dall'art. 121, comma 8, del codice della strada, il candidato che ha ottenuto il riporto dell'esame di teoria sulla nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l'esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

La circolare prot. 5411 del 2 marzo 2016 è abrogata.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Sergio Dondolini

Tags: esame patente

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