M.I.T. - Circ. 13/02/2019 n. 4497 - Indicazioni operative relative al certificato di revisione di cui all'art. 8 del D.M. 214 del 19/05/2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 4
Prot. n. 4497
Roma, 13 febbraio 2019
Oggetto: Indicazioni operative relative al certificato di revisione di cui all'art. 8 del D.M. 214 del 19/05/2017.
Premesso che il D.D. prot. n. 211 del 18 maggio 2018 ha previsto che a partire dalla data del 31 marzo 2019 sarebbe stato possibile stampare il certificato di revisione, questa Amministrazione ha avviato una fase di sperimentazione al fine di testare il processo e applicare eventuali correttivi.
In seguito ai primi riscontri dalla rete operativa si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.
Prima di tutto si rammenta che, oltre all'attestato adesivo, a norma dell'art. 8 del D.M. 214/2017 la copia cartacea del certificato deve essere rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo.
Il certificato compilato dal CED potrà essere stampato in bianco e nero.
Sono stati segnalati casi, nei centri di controllo privati, nei quali sul certificato non viene riportato il nome corretto dell'ispettore che ha eseguito il controllo tecnico. Tale fattispecie è da ricondurre ad una carente o non aggiornata anagrafica nei dati inseriti in occasione delle autorizzazioni sul portale dell'automobilista.
Nel corso della sperimentazione o nel primo periodo a regime, le province provvederanno al corretto allineamento delle informazioni.
In attesa di tali aggiornamenti, durante la sperimentazione, qualora l'identità dell'ispettore non risultasse corretta, chi ha effettuato il controllo tecnico indicherà le proprie generalità nel campo annotazioni.
A partire dal 31 marzo p.v. sarà compito dei software PCprenotazione, con l'aggiornamento già a disposizione e da implementare a cura delle software house, utilizzare lo specifico web service che permette la comunicazione dell'identità dell'ispettore che ha effettuato il controllo.
Ove non vi fosse riscontro all'archivio del CED, il campo "Identità Ispettore" risulterà non popolato. In questo caso l'ispettore lo compilerà a mano con carattere stampatello ben leggibile in attesa che l'archivio venga aggiornato dalla provincia competente.
In tutti i casi gli ispettori, in attesa di implementare le procedure per il rilascio della firma digitale, dovranno firmare il certificato in maniera olografa.
Con successiva comunicazione si forniranno le specifiche in materia di uso obbligatorio della firma digitale.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini
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