Min. Trasporti - Circ. 13/03/1997 . 24/97 - Autoveicoli ad uso speciale " Autogru": rispondenza alle Direttive n. 91/542/CEE (inquinamento atmosferico) e n. 92/97/CEE (rumore)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 40

CIRCOLARE N. 24/97

Prot. n. 1207/4004/C - D.C. IV n. A013

Roma, 13 marzo 1997

Oggetto: Autoveicoli ad uso speciale " Autogru": rispondenza alle Direttive n. 91/542/CEE (inquinamento atmosferico) e n. 92/97/CEE (rumore).

 

Le prescrizioni tecniche e le scadenze dei periodi transitori stabiliti dalle direttive citate in oggetto hanno creato difficoltà nel settore delle ​ ​ autogru ​ ​in un momento nel quale la domanda di tali veicoli, indispensabili per la realizzazione di opere pubbliche, comincia a vivacizzarsi a seguito della programmazione di lavori finalizzati al rilancio della economia nazionale dopo un lungo periodo di stagnazione.

In particolare:
- la scadenza della prima fase (EURO 1) definita nella riga A della tabella riportata al punto 6.2.1. dell'allegato l della Direttiva n. 91/542/CEE recepita con il Decreto Ministeriale 23 marzo 1992, intervenuta in concomitanza con il congelamento delle commesse di ​ ​ autogru ​ ​determinato dalla chiusura dell'attività cantieristica, fa si che i veicoli già da tempo impostati ed oggi in fase di completamento, non possono essere collaudati in quanto non conformi ai limiti stabiliti per la fase EURO 2;
- i limiti di rumore stabiliti dalla Direttiva n. 92/97/CEE, recepita con Decreto Ministeriale 28 settembre 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995 sono stati previsti per i veicoli stradali che, come è noto, sono caratterizzati da masse complessive e da un numero di assi inferiore a quello della quasi totalità delle ​ ​ autogru, per le quali le caratteristiche sopra menzionate fanno si che il solo rumore di rotolamento superi i limiti imposti dalla direttiva.
In relazione a quanto sopra, avendo interpellato in merito il Ministero dell'Ambiente, in considerazione sia dell'esiguo numero di ​ ​ autogru ​ ​immatricolate annualmente (dell'ordine delle poche decine di esemplari), sia della loro limitata percorrenza annuale, si dispone quanto segue:
1. Fino al 31 marzo 1998, ai fini della immatricolazione di ​ ​ autogru ​ ​di tipo già omologato o di ​ ​ autogru ​ ​da collaudare in unico esemplare, è ammessa la conformità ai limiti stabiliti nella riga A della tabella riportata al punto 6.2.1. dell'allegato l alla Direttiva n. 91/542/CEE;
2. Sino a quando in sede CE non sarà stato risolto il problema del rumore prodotto dalle ​ ​ autogru, sono ammessi:
2.1. il collaudo in unico esemplare ovvero la omologazione limitata per piccole serie dei tipi di ​ ​ autogru ​ ​a cinque o più assi.
2.2. il collaudo ovvero la omologazione limitata per piccole serie delle ​ ​ autogru ​ ​con numero di assi inferiore a cinque che superano i valori di massa limite complessiva stabiliti all'art. 62 del Nuovo Codice della Strada, se il rumore da essi prodotto è rispondente ai limiti di rumore stabiliti dalla Direttiva n. 84/424/CEE recepita con Decreto Ministeriale 6 dicembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti

 

Tags: inquinamento acustico, autogru, emissioni inquinanti veicoli

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