M.I.T. - Circ. 04/12/2018 n. 31141 - Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3
Prot. n. 31141
Roma 4 dicembre 2018
Oggetto: Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. - Regolamento (UE) 167/2013 (MR "Mother Regulation") e connessi regolamenti delegati. Procedura di trasposizione delle omologazioni globali. Aggiornamento della normativa.
Premessa
Con la Circolare prot. 29058 del 30/12/2016 sono state ridefinite le prescrizioni per la trasposizione dei provvedimenti di omologazione al fine di gestire le connesse procedure informatiche per l'immatricolazione e immissione in circolazione dei suddetti veicoli, dettando al contempo disposizioni per la compatibilità dei complessi veicolari.
La Circolare prot. 29058 è stata in seguito modificata e/o aggiornata dalle Circolari prot. 8339 del 10/04/2017, prot. 134 del 04/01/2018 e prot. 15892 del 02/07/2018.
Nel frattempo i Regolamenti delegati e di esecuzione della MR sono stati emendati dall'Unione Europea. In particolare i Regolamenti (UE) 2018/828 e 2018/829, che emendano rispettivamente i Regolamenti (UE) 2015/68 e 2015/208, hanno introdotto modifiche rilevanti anche per la procedura di trasposizione dell'omologazione globale.
Ciò premesso, si ritiene necessario ridefinire la suddetta procedura di trasposizione emanando una nuova circolare che recepisce tutte le modifiche già apportate o conseguenti all'aggiornamento delle norme. I chiarimenti interpretativi forniti con le sopra richiamate circolari 8339/2017, 134/2018 e 15892/2018 si intendono integralmente validi.
La presente circolare pertanto abroga e sostituisce la Circolare prot. 29058 del 30/12/2016.
1. Trasposizione di omologazione comunitaria
1.1. Il provvedimento di omologazione emesso da uno degli Stati membri della UE rappresenta la fase propedeutica per poter immatricolare/immettere in circolazione i veicoli oggetto dell'omologazione stessa.
La procedura atta a gestire i processi di stampa dei documenti di circolazione è la procedura comunemente nota come "trasposizione".
In base alle nuove norme e tenuto conto sia del periodo transitorio di validità dei precedenti provvedimenti di omologazione sia della coesistenza nel parco circolante di veicoli approvati secondo normative differenti, la procedura sarà normalmente di tipo "amministrativo" senza procedere a verifiche tecniche suppletive; a richiesta del costruttore, sarà invece di tipo "tecnico" qualora risulti necessario un controllo da parte di un Servizio tecnico dell'Amministrazione.
1.2. Procedura amministrativa: ricorre per tutti i provvedimenti di omologazione emessi, sia dall'Italia che dagli altri Stati membri, in base alla nuova regolamentazione. Ricorre pertanto non solo per le trattrici agricole, come già previsto nella precedente normativa, ma anche per le nuove categorie (rimorchi, attrezzature intercambiabili trainate, veicoli cingolati) per le quali è ora possibile procedere all'omologazione globale.
1.2.1. La procedura è di competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione a cui il costruttore, o il suo mandatario, rivolge istanza in carta legale (secondo il fac-simile allegato 1).
L'istanza è corredata della seguente documentazione, eventualmente mediante supporto informatico secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione:
a) estratto dei dati tecnici necessari per gli inserimenti nel sistema informatico con eventuali tabelle, recante tutti i dati necessari per la compilazione della carta di circolazione, ivi inclusi gli eventuali dati di natura fiscale; gli estratti saranno eventualmente accompagnati da un prospetto riepilogativo della matrice "tipo/varianti/versioni" con evidenziato anche il calcolo per l'indicazione del valore di controllo per usati (in decibel dB), conformemente alla circolare n. 840/4228/A025 del 01.04.1982 in copia allegata (allegato n. 6).
b) copia del fascicolo di omologazione comunitaria, fornita eventualmente su supporto informatico, comprensiva del modello di COC e delle firme delle persone autorizzate alla sottoscrizione (il modello di COC e delle firme non sono necessarie se già depositati);
c) allegati tecnici in due copie (fac-simile in allegato 2). Ove ritenuto utile può essere utilizzata la "versione cumulativa" (fac-simile in allegato 2 ter) che prevede una prima pagina riepilogativa e la serie completa di allegati in questa citati; in questo caso all'utente finale dovrà essere consegnata copia della pagina riepilogativa e copia dell'allegato tecnico pertinente. Questa "versione cumulativa" diviene obbligatoria nel caso gli allegati tecnici siano in numero superiore a 10;
d) se ricorre, dichiarazione per l'immatricolazione, in due copie (fac-simile in allegato 3), con la firma delle persone a ciò autorizzate se diverse da quelle di cui al punto b).
1.2.2. La Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3 procede all'esame della documentazione, definisce il fac-simile della carta di circolazione e dell'allegato tecnico per ogni tipo/variante/versione (TVV) del veicolo di cui trattasi ed attribuisce per ogni fac-simile un codice di immatricolazione, registrando i dati nel sistema informatico centrale CED dell'Amministrazione.
È concessa al costruttore (o al mandatario) la facoltà di richiedere la trasposizione solo dei TVV di cui ha interesse per la trasposizione e non di tutti quelli inseriti nel fascicolo dell'omologazione comunitaria; l'eventuale successiva richiesta di trasposizione di TVV non ricompresi nella primaria richiesta, soggiace, come di norma, ad una nuova istanza in carta legale.
A fronte, quindi, della presentazione presso gli Uffici periferici (UMC dell'Amministrazione) del COC recante il suddetto codice di immatricolazione ovvero del COC corredato della dichiarazione per l'immatricolazione, unitamente alla copia conforme dell'Allegato tecnico quando previsto (la copia deve essere dichiarata conforme a cura del costruttore o del suo mandatario), sarà possibile l'immatricolazione/immissione in circolazione con l'emissione della carta di circolazione (o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione). Nelle more di ridefinire la classificazione dei veicoli trainati tramite specifico provvedimento al fine di dettare una puntuale corrispondenza fra le categorie previste in sede europea e le categorie del Codice della Strada, si utilizzeranno i codici meccanografici dei "rimorchi agricoli" e delle "macchine operatrici agricole trainate" come da Avviso n. 52 del CED in data 4/8/1997 (che ad ogni buon fine si allega come allegato n. 7) e successive integrazioni, coerentemente con l'attribuzione della categoria S o R prevista nell'atto di omologazione. Si utilizzeranno le righe descrittive e/o l'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione per riportare, se necessario, le indicazione delle attrezzature, delle prescrizioni per la circolazione ed altre eventuali informazioni collegate all'inquadramento del veicolo.
Il certificato di idoneità è altresì previsto per i rimorchi di categoria R aventi massa complessiva non superiore a 1,5 t, larghezza non superiore a 2,00 m e lunghezza, compresi gli organi di traino, non superiore a 4,00 m in quanto considerati parte integrante della trattrice che li traina ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b2) del Codice della Strada.
1.2.3 Nella compilazione del fac-simile della carta di circolazione (quando ne è previsto il rilascio) o nell'allegato tecnico che fa parte integrante della medesima, verrà utilizzata una o più delle seguenti notazioni, al fine di rendere edotti gli utilizzatori e gli Organi di polizia stradale dei vincoli previsti in sede di accoppiamento dei veicoli:
a) trattrice agricola non atta al traino: "veicolo non abilitato al traino di alcun tipo di rimorchio o macchina operatrice agricola trainata";
b) trattrice agricola atta al traino munita esclusivamente di impianto di tipo pneumatico per la frenatura del rimorchio: "è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologati secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. È ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada) nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata se la trattrice è equipaggiata:
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma ISO 6489-4:2004) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489-3) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categoria F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06.
È obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche";
c) trattrice agricola atta al traino munita sia di impianto di tipo pneumatico che di impianto idraulico del tipo a due condotte per la frenatura dei rimorchi: "è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologate secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. È ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate, muniti di impianto di tipo pneumatico, circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata se la trattrice è equipaggiata:
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma ISO 6489-4:2004) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489-3) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categoria F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06.
È obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche";
d) trattrice agricola atta al traino che, oltre ad almeno uno degli impianti regolamentati (pneumatico o idraulico a due condotte) è munita di impianto idraulico del tipo a una condotta: il Regolamento UE 2015/68 (Allegato XIII - par. 3), recentemente emendato dal Regolamento (UE) 2018/828, prevede la possibilità che per un periodo transitorio di 10 anni (cioè fino al 31.12.2024) le trattrici agricole da immatricolare possano essere allestite con un impianto di frenatura "a singola linea" omologato in conformità al predetto regolamento UE. Poiché le prescrizioni tecniche dell'impianto "a singola linea" sono equivalenti all'attuale Tabella CUNA NC 341-01, il collegamento con i veicoli rimorchiati muniti di frenatura idraulica e circolanti in Italia, omologati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), può essere effettuato in sicurezza senza particolari incombenze. La dicitura da riportare è la seguente: "è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologati secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. È ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate, circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata se la trattrice è equipaggiata:
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma ISO 6489-4:2004) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489-3) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categoria F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06.
È obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche";
e) rimorchi agricoli (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S): è ammesso l'abbinamento a trattrici agricole omologate secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) del veicolo trattore. È ammesso l'abbinamento, per i soli veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica, con trattrici agricole, circolanti in Italia ed omologate secondo la previgente normativa (direttiva 74/150/CEE o 2003/37/CE e successive modificazioni) ovvero secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile e rapporto di traino come indicato nella carta di circolazione o nell'Allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) del veicolo trattore, solo se la trattrice è equipaggiata con gancio di traino omologato CE/UE (già previsto all'atto dell'omologazione comunitaria della trattrice) ovvero omologato secondo le norme nazionali con marcatura DGM, del tipo compatibile con il dispositivo di attacco del veicolo rimorchiato secondo quanto indicato nella tabella 2 dell'Appendice 1 dell'Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208 - 2016/1788, tabella allegata alla presente (allegato n. 8), e specificato nella carta di circolazione del veicolo rimorchiato. È obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento del tipo CUNA e/o ISO delle condotte pneumatiche/idrauliche";
f) trattrice agricola cingolata: valgono, secondo i casi, le medesime prescrizioni delle trattrici a ruote;
g) trattrice agricola atta o meno al traino/rimorchio agricolo per la quale/il quale sono previsti allestimenti (per pneumatici in alternativa) che determinano una larghezza massima superiore a 2,55 m e fino a 3,0 m. Il Regolamento UE 2015/208, Allegato XXI, è stato emendato dal Regolamento UE 2018/829, ed è prevista la possibilità, in sede di omologazione globale, di installare pneumatici che determinano una larghezza fino a 3,0 m. Se i pneumatici in alternativa che determinano la larghezza superiore a 2,55 m non sono riportati nel provvedimento di omologazione, il costruttore o il suo mandatario può ricorrere alla procedura di trasposizione tecnica di cui al successivo punto 1.3d.
Si rammenta che, in tale fattispecie e come già indicato per i veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m, la circolazione soggiace sempre all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada prevista dal comma 8 dell'art. 104 del Codice della Strada mentre per le segnalazioni previste per la larghezza superiore a 2,55 m (pannelli e luci d'ingombro) sono valide ed equivalenti quelle previste per costruzione nell'Allegato XII del RUE/2015/208, come emendato dal RUE/2018/829.
Per le trattrici agricole inoltre, sempre nell'ipotesi di larghezza superiore a 2,55 m, è previsto che nella circolazione sia in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante in conformità all'art. 266 del Regolamento di esecuzione. Tale adempimento, a carico dell'utilizzatore del veicolo, sarà menzionato nell'Allegato tecnico (prescrizioni per la circolazione) con una menzione del seguente tenore: "obbligo di circolazione con dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato in conformità all'art. 266 del Regolamento di esecuzione del codice della strada".
1.3. Procedura tecnica: ricorre per i provvedimenti di omologazione emessi, sia dall'Italia che dagli altri Stati membri, in base alla nuova regolamentazione, non rientranti nella "procedura amministrativa". Si tratta in particolare di tutti quei provvedimenti per i quali la trasposizione è conseguente ad accertamenti tecnici integrativi.
Ricorre pertanto per le seguenti ipotesi:
a) trattrice agricola atta al traino, per la quale il costruttore o il suo mandatario richiede la possibilità di traino di veicoli rimorchiati di massa complessiva fino a 5 ton, circolanti in Italia, mediante il sistema di frenatura meccanica del rimorchio tramite leva di comando di tipo unificato posta sul trattore. La frenatura meccanica a leva è infatti basata sulla Tabella CUNA NC 441-00 ma tale sistema di frenatura non è previsto nel nuovo regolamento UE 2015/68 e quindi la suddetta verifica non può essere espletata in sede di omologazione comunitaria della trattrice;
b1) trattrice agricola atta al traino munita di impianto idraulico del tipo a due condotte per la frenatura del rimorchio: nel caso della frenatura idraulica il nuovo regolamento UE prevede un impianto a doppia linea (alimentazione + controllo) di nuova concezione. Il collegamento dei nuovi trattori con i veicoli rimorchiati circolanti in Italia e rispondenti alla Tabella NC 341-01 (muniti di una sola condotta) potrà essere effettuato esclusivamente frapponendo tra i due veicoli un apposito "adattatore", le cui caratteristiche sono in fase di definizione e faranno parte di specifica Tabella CUNA di prossima emanazione.
Nelle more dell'emanazione della Tabella CUNA anzidetta, le prescrizioni tecniche cui devono rispondere eventuali dispositivi di adattamento sono indicate nell'Allegato 5 "Verbale delle verifiche e prove integrative" - punto 1.3.2. Dopo un anno dalla pubblicazione di tale tabella sarà obbligatorio, in sede di trasposizione tecnica, l'uso di adattatori approvati.
L'adattatore non è necessario qualora si preveda di limitare il traino ai soli veicoli rimorchiati di massa massima non superiore a 6000 kg e muniti di impianto di frenatura indipendente a trasmissione idraulica di cui alla circolare prot. 169-Mot.2/B del 18 febbraio 2002. In tal caso si procederà alle sole verifiche indicate nella circolare richiamata annotandole nel verbale di cui all'Allegato 5 (proposto in una nuova edizione che tiene conto sia delle modifiche introdotte nella formula per la compatibilità delle altezze (RUE/2018/829) sia di una più chiara e completa formulazione della parte relativa ai tempi d'intervento" con l'adattatore).
In merito all'utilizzo dell'adattatore è da precisare che il RRFV cioè il Regolamento UE/2015/68 (Appendice 1 dell'Allegato II) prevede tassi di frenatura (rapporto fra forza di frenatura e massa) in funzione della pressione all'attacco dei dispositivi di comando/accoppiamento per la frenatura, non equivalenti a quelli attualmente previsti dalla normativa nazionale (nella fattispecie CUNA NC 341-01).
In particolare i tassi di frenatura del RRFV sono determinati sia a vuoto sia a carico mentre la CUNA NC 341-01 prevede solo prove a carico per i veicoli rimorchiati. La diversità di tassi di frenatura fra RRFV e la CUNA NC 341-01 comporta che, per motivi di sicurezza, è necessario mantenere la differenza di tasso di frenatura fra veicolo trattore (nella fattispecie con omologazione globale) e veicolo rimorchiato (approvato secondo la norma CUNA) nei limiti massimi consentiti raffrontando le curve dei tassi di frenatura.
L'adeguamento del tasso di frenatura, pertanto, potrà essere conseguito o con l'aumento di massa del trattore (mediante zavorre) o con la riduzione della massa rimorchiabile. Non si prende in considerazione, al momento, l'impiego di dispositivi che adeguino la forza frenante della trattrice agricola in quanto, se presenti, vanno considerati nell'ambito dell'omologazione della trattrice medesima.
Nel primo caso, tenuto conto della massa minima e massima di ogni versione, la massa minima per il traino sarà indicata dal costruttore nella relazione tecnica e comunque non potrà essere inferiore alla massa minima in ordine di marcia certificata in omologazione, incrementata del 15%. Non è necessaria un'indicazione puntuale per ogni variante/versione se è sufficiente l'individuazione di un valore che, in base al criterio esposto, copre tutte le combinazioni di varianti/versioni.
Nel secondo caso, sarà operata una riduzione di massa rimorchiabile del 15% (per valori di massa rimorchiabile compresi fra 6 e 12 tonnellate), del 20% per valori compresi fra 12 e 20 tonnellate (20 t è la massa massima dei rimorchi circolanti in Italia). Fino a 6 t di massa rimorchiabile, non si ritiene necessaria alcuna riduzione di massa rimorchiabile considerato il contenuto valore delle masse in gioco. Si ribadisce che deve essere operata solo la riduzione della massa rimorchiabile, come sopra indicato, senza prendere in considerazione, in quanto non previsto dalla MR, il rapporto di traino di cui all'art. 275 del Regolamento del CdS.
I vincoli così definiti per l'abbinamento andranno indicati nell'allegato tecnico;
b2) trattrice agricola atta al traino munita o anche priva di uno o più impianti per la frenatura del rimorchio di cui al Regolamento UE 2015/68: al fine di consentire all'utenza il collegamento di tutti i nuovi trattori con il parco rimorchi circolante, si dispone che i Costruttori - fino al 31.12.2024 - possano continuare a chiedere di aggiungere sulla trattrice, in sede di trasposizione, un sistema per la frenatura mista automatica idraulica conforme alla Tabella CUNA NC 341-01. In tal caso le verifiche relative, il calcolo della massa rimorchiabile e la conseguente annotazione nell'allegato tecnico continueranno ad effettuarsi sulla base delle vigenti norme nazionali, utilizzando la tipologia di verbale a suo tempo trasmesso con circolare 576/M3/B2 del 4/4/2001;
b3) trattrice agricola atta al traino munita di impianto idraulico a due condotte per la frenatura del rimorchio provvisto di funzionalità avanzate ed in grado di essere collegato sia con i nuovi veicoli rimorchiati muniti di impianto idraulico a doppia linea di cui al Regolamento UE 2015/68, sia con il parco rimorchi con impianto ad una linea attualmente circolanti in Italia: qualora la trattrice sia dotata di impianto idraulico a doppia linea - omologato in base al Regolamento UE 2015/68 - provvisto di funzionalità avanzate in grado di adeguare il tasso di frenatura alla tipologia di rimorchio collegato, i costruttori possono continuare a richiedere, senza limitazione temporale, l'applicazione, in sede di trasposizione, della rispondenza alla tabella CUNA NC 341-01.
Ai fini di tale verifica si chiarisce che le suddette funzionalità avanzate potranno essere sia integrate nell'impianto della trattrice che ottenute mediante dispositivi amovibili (d'interfaccia) da applicarsi ai terminali (alimentazione + controllo) dell'impianto a doppia linea.
Per tale fattispecie, questa Sede si riserva di fornire disposizioni ulteriori circa modalità di prova in funzione della tipologia di soluzione adottata dai costruttori;
c) trattrice agricola atta al traino, per la quale il costruttore o il suo mandatario richiede la possibilità di traino di veicoli rimorchiati, circolanti in Italia, indipendentemente se la trattrice è equipaggiata o meno fin dall'origine (come indicato nel provvedimento di omologazione comunitaria) con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso, riferito alla norma ISO 6489-5:2011.
L'allestimento può consistere sia in ganci di traino omologati CE/UE riferiti alla norma ISO indicata, sia in ganci di traino omologati con omologazione nazionale (DGM) la cui commercializzazione è consentita in base alla circolare prot. 11652 del 15.05.2015. Tenuto conto anche del periodo transitorio di smaltimento di fine serie come sancito dal Reg. (UE) 167/2013, l'attrezzaggio con ganci omologati DGM sarà consentito solo fino al 31.12.2019.
Le caratteristiche dei ganci (tipi, quote di installazione, ecc.) saranno annotate nell'allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. Se i ganci di traino da inserire in sede di trasposizione sono omologati DGM ovvero omologati CE/UE con marcatura di riferimento a prove statiche, la possibilità in questione è limitata alle trattrici agricole con velocità ≤ 40 km/h;
d) trattrice agricola atta o meno al traino/rimorchio agricolo per la quale/il quale il costruttore preveda la possibilità di allestimenti (per pneumatici in alternativa) che determinano una larghezza massima superiore a 2,55 m, e tale possibilità non è stata richiesta nel corso della procedura di omologazione globale.
Si chiarisce che tale ipotesi ricorre sia qualora il costruttore non abbia previsto in sede di omologazione globale pneumatici "larghi", sia qualora abbia si previsto pneumatici che determinano la larghezza superiore a 2,55 m ma intenda inserirne altri ovvero prevedere pneumatici che possano determinare una larghezza anche superiore a 3,0 m. In tutte le ipotesi di larghezza fino a 3,0 m valgono le indicazioni fornite al precedente punto 1.2.3 g) circa la possibilità di ricorrere alle segnalazioni (pannelli e luci) previste o nel RUE/2015/208 -2018/829 o nel Cds, mentre per eventuale previsione di pneumatici che determinano larghezze superiori a 3,0 m, sono necessariamente da adottarsi le prescrizioni del CdS.
La fattispecie è stata regolamentata - per le sole trattrici agricole in quanto soli veicoli assoggettati ad omologazione comunitaria - con la circolare prot. n. 1249/MOT2/C del 25.03.2002, con la quale è stato consentito di poter rilasciare un'omologazione, sia nazionale che limitata per piccola serie, per tutte le versioni per le quali si prevede una configurazione del veicolo, conseguente all'utilizzo di pneumatici in alternativa, eccezionale per larghezza. Al fine di limitare il proliferare di provvedimenti di omologazione non necessari, si consente che - in fase di trasposizione di un'omologazione comunitaria emessa in base alla MR - il costruttore possa richiedere le verifiche e prove integrative, previste nella circolare sopra richiamata, ed individuare negli allegati tecnici le versioni per le quali si prevede in alternativa un allestimento che determina l'eccezionalità per dimensioni, mantenendo invariato il codice OY/OW rilasciato in sede di trasposizione dell'omologazione comunitaria.
Pertanto la circolare 1249/MOT2/C, per l'aspetto procedurale di rilascio di omologazioni limitate e/o nazionali, resta in vigore solo per le trasposizioni "vecchie norme". Si chiarisce che la larghezza del veicolo, fatta eccezione per l'eccedenza dovuta ai pneumatici in alternativa (e agli elementi connessi quali luci e parafanghi) che determinano l'eccezionalità in questione, deve sempre rimanere nei limiti legali originari.
Per quanto concerne invece la possibilità di prevedere allestimenti per pneumatici in alternativa che determinano l'eccezionalità per massa (compresa l'eventuale circostanza dell'eccezionalità per masse e dimensioni), potrà applicarsi la nuova procedura solo qualora la differenza di massa massima resti limitata al valore del 10% previsto alla voce 49) dell'articolo 3 della MR. Ciò in quanto la differenza di massa massima entro il 10%, pur se determina l'eccezionalità, non comporta l'individuazione di una nuova variante.
Resta ovviamente inteso che la nuova massa massima eccezionale (sia complessiva che per asse) determinata dai pneumatici in alternativa, deve comunque essere compatibile con le prove di frenatura e sterzo attestate nel fascicolo di omologazione. Per valori di differenza superiori al 10% e comunque in tutti i casi in cui sia necessario procedere a verifica del sistema frenante e lo di sterzo, resta in vigore la procedura prevista dalla successiva circolare 1560/MOT2/C del 23/05/2005 con cui la possibilità di rilascio di omologazioni nazionali o limitate per piccola serie è stata estesa anche a tali allestimenti (eccezionali per massa) in precedenza esclusi dalla circolare 1249/MOT2/C.
1.3.1. La procedura di trasposizione è sempre di competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione; il costruttore, o il suo mandatario, rivolge domanda in carta legale (secondo il fac-simile allegato 4) ad un Centro Prova Autoveicoli. La domanda (in 3 copie) è corredata della seguente documentazione eventualmente mediante supporto informatico secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione:
a) estratto dei dati tecnici necessari per gli inserimenti nel sistema informatico con eventuali tabelle, recante tutti i dati necessari per la compilazione della carta di circolazione, ivi inclusi gli eventuali dati di natura fiscale; gli estratti saranno eventualmente accompagnati da un prospetto riepilogativo della matrice "tipo/varianti/versioni" con evidenziato anche il calcolo per l'indicazione dei dB di controllo per usati, come indicato al precedente punto 1.2.1;
b) copia del fascicolo di omologazione comunitaria, fornita eventualmente su supporto informatico, comprensiva del modello di COC e delle firme delle persone autorizzate alla sottoscrizione (il modello di COC e delle firme non sono necessarie se già depositati);
c) allegati tecnici in tre copie (fac-simile in allegato 2). Ove ritenuto utile può essere utilizzata la "versione cumulativa" (fac-simile in allegato 2 ter) che prevede una prima pagina riepilogativa e la serie completa di allegati in questa citati; in questo caso all'utente finale dovrà essere consegnata copia della pagina riepilogativa e copia dell'allegato tecnico pertinente. Questa "versione cumulativa" diviene obbligatoria nel caso gli allegati tecnici siano in numero superiore a 10;
d) dichiarazione per l'immatricolazione, ove ricorre, in tre copie (fac-simile in allegato 3), con la firma delle persone a ciò autorizzate se diverse da quelle di cui al punto b);
e) relazione tecnica in tre copie contenente tutti i dati necessari per l'effettuazione delle verifiche e prove;
f) versamenti previsti dalla legge 1 dicembre 1986, n. 870, tariffa 3.1 tenendo presenti le delucidazioni a suo tempo fornite con la circolare prot. n. 76427/DIV2/B del 26/09/2008 che ad ogni buon fine è riportata in allegato alla presente (allegato n. 9).
1.3.2. II C.P.A., effettuate le verifiche e prove necessarie in funzione di quanto richiesto, redige apposito verbale che trasmette alla Direzione Generale per la Motorizzazione, unitamente alla restante documentazione presentata dal costruttore. Fermo restando il versamento dei diritti relativi all'operazione richiesta, la verifica della predisposizione dell'alloggiamento della leva di comando per la frenatura meccanica del rimorchio (ipotesi 1.3 a) può essere solo di tipo documentale. In tal caso alla richiesta di trasposizione verrà allegata la documentazione tecnica (disegni quotati, eventuali fotografie) che illustrano l'allestimento ed il contestuale rispetto della norma CUNA.
Nel verbale, il cui fac-simile è riportato in Allegato 5, verranno inserite le specifiche annotazioni per l'abbinamento (da riportare nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione) sia riferite alla specifica fattispecie per la quale si procede agli accertamenti tecnici, sia riferite ad una delle annotazioni riportate ai precedenti punti della "Procedura amministrativa" in funzione delle caratteristiche della trattrice.
La Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3 procede all'esame della documentazione trasmessa dal C.P.A., definisce il fac-simile della carta di circolazione e dell'allegato tecnico per ogni tipo/variante/versione del veicolo di cui trattasi ed attribuisce per ogni fac-simile un codice di immatricolazione, registrando i dati nel sistema informatico centrale CED dell'Amministrazione.
È concessa al costruttore (o al mandatario) la facoltà di richiedere la trasposizione solo dei TVV di cui ha interesse per la trasposizione e non di tutti quelli inseriti nel fascicolo dell'omologazione comunitaria; l'eventuale successiva richiesta di trasposizione di TVV non ricompresi nella primaria richiesta, soggiace, come di norma, ad una nuova istanza.
2. Memorizzazione dei dati di omologazione
Nel procedimento di trasposizione dell'omologazione comunitaria si procederà all'assegnazione di uno o più codici di immatricolazione che consentono l'inserimento dei dati nel sistema informatico centrale per la successiva stampa dei documenti di circolazione.
L'attribuzione dei codici segue la medesima procedura di attribuzione delle omologazioni nazionali come previsto dal D.M. 2/5/2001, n. 277 e successive modificazioni.
Al fine di distinguere le omologazioni rilasciate secondo la nuova regolamentazione, la scelta del codice avviene con l'attribuzione della sigla OY (OW per i veicoli rimorchiati) prima della stringa di caratteri alfanumerici idonei ad individuare in modo univoco la combinazione di tipo/variante/versione.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dott. ing. Fausto Fedele