D.Lgs. 29/05/2017 n. 98 - Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. d), della l. 07/08/2015 n

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98 

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00105) (GU Serie Generale n.145 del 24-06-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2017, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore l'1/7/2018.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 29 aprile 1999,  n.  1999/37/CE  del  Consiglio,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,  recepita  con
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  14  febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000; 
  Visto il regio decreto-legge 15  marzo  1927,  n.  436,  convertito
dalla  legge  19  febbraio  1928,  n.  510,  recante  disciplina  dei
contratti di  compravendita  degli  autoveicoli  ed  istituzione  del
Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club
d'Italia; 
  Visto  il  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1814,   recante
disposizioni di attuazione e transitorie del regio  decreto-legge  15
marzo 1927, n. 436; 
  Visto il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n.  870,  recante  misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella  3
relativa alle tariffe per le operazioni di motorizzazione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche,  e  in
particolare l'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2016,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del  servizio
di informatica del centro elaborazione dati della Direzione  generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, concernente regolamento recante norme per la  semplificazione
del procedimento  relativo  alla  immatricolazione,  ai  passaggi  di
proprieta'  e  alla   reimmatricolazione   degli   autoveicoli,   dei
motoveicoli e dei rimorchi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
riunione del 20 aprile 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista  la  seconda  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei
ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della  Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 5, della citata legge n. 124 del 2015; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Documento unico di circolazione e di proprieta' 
 
  1. A decorrere dal  1°  luglio  2018,  la  carta  di  circolazione,
redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva  29  aprile
1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,  costituisce  il  documento  unico
contenente i dati di circolazione e di proprieta' degli  autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei  beni  mobili
registrati di cui al libro VI, titolo I, capo  III,  sezione  I,  del
codice civile. 
  2. Nella carta di circolazione  di  cui  al  comma  1,  di  seguito
denominata «documento unico», sono annotati: 
    a) i dati tecnici del veicolo; 
    b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli  articoli  91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    c) i dati validati  dal  Pubblico  registro  automobilistico,  di
seguito PRA,  relativi  alla  situazione  giuridico-patrimoniale  del
veicolo; 
    d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione
conseguente alla sua demolizione o alla sua  definitiva  esportazione
all'estero. 
  3. Nel documento unico sono, altresi',  annotati  i  dati  relativi
alla  sussistenza  di  privilegi   e   ipoteche,   di   provvedimenti
amministrativi e giudiziari che incidono  sulla  proprieta'  e  sulla
disponibilita' del  veicolo,  annotati  presso  il  PRA,  nonche'  di
provvedimenti  di  fermo  amministrativo,  con  le  modalita',  anche
telematiche, previste con decreto del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministero  della  giustizia,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  competente
al  rilascio  della  carta  di  circolazione,  che  ha  validita'  di
certificazione  dei  dati  in  essa  contenuti,  ferma  restando   la
responsabilita' dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per  i
dati relativi  alla  proprieta'  e  alla  locazione  finanziaria  dei
veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  i
dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo. 
Art. 2 
 
 
                        Procedura di rilascio 
 
  1.  Il  soggetto  interessato  presenta  istanza  di  rilascio  del
documento  unico  di  cui   all'articolo   1   in   sede   di   prima
immatricolazione o di  reimmatricolazione  o  del  suo  aggiornamento
conseguente al trasferimento della proprieta' del veicolo,  corredata
dalla relativa documentazione e avvalendosi di un  modello  unificato
definito  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito l'ACI, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) presso qualsiasi Sportello telematico  dell'automobilista,  di
seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente  della
Repubblica 19  settembre  2000,  n.  358,  ivi  compresi  gli  Uffici
dell'ACI in quanto STA; 
    b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito
UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di  applicazione  del  decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
  2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in
sede  di  prima  immatricolazione,   di   reimmatricolazione   o   di
aggiornamento, e'  corrisposta  una  tariffa  unica  determinata  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, da adottare entro il  termine  perentorio  del  30  aprile
2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente  rappresentative
delle imprese di  consulenza  automobilistica,  previo  parere  delle
competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine
di  quindici  giorni  decorrenti  dalla  data  di   ricezione   della
richiesta.  Tale  tariffa  e'  determinata  in  misura  comunque  non
superiore alla  somma  dell'importo  delle  due  tariffe  previste  a
normativa vigente,  tenuto  conto  dei  costi  dei  servizi.  Con  il
medesimo decreto e', altresi', determinato l'importo dell'imposta  di
bollo unificata in misura tale da assicurare che siano  garantiti,  a
seguito dell'unificazione dei documenti  di  cui  all'articolo  1,  i
medesimi effetti finanziari previsti  a  legislazione  vigente  senza
impatti negativi  sui  saldi  di  bilancio  e  sono  disciplinate  le
modalita' di versamento delle tariffe all'ACI in  maniera  diretta  e
alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.
Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a  situazioni
giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA,  continuano
ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge
1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalita' previste  al  primo
periodo  e'  disposto  l'aggiornamento  della   tariffa   unica.   Il
versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo  unificata  e'
consentito anche attraverso modalita' di pagamento elettronico  o  on
line. I risparmi nella gestione dei dati determinati  dall'attuazione
della presente disciplina sono integralmente destinati  a  ridurre  i
costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al
presente comma, in sede di prima applicazione  la  tariffa  unica  e'
determinata quale  somma  delle  due  tariffe  previste  a  normativa
vigente e l'importo dell'imposta di bollo  unificata  e'  determinato
quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute  a  normativa
vigente  per  ciascuna  tipologia  di  documento.  Con  le   medesime
modalita' previste a legislazione vigente e' versata all'ACI  e  alla
motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari  all'importo
della tariffa rispettivamente prevista a  legislazione  vigente.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  disposto
l'aggiornamento  della  tariffa  di  cui  all'ottavo   periodo,   con
eventuale adeguamento degli  importi  di  competenza  rispettivamente
dell'ACI e della motorizzazione civile. 
  3. Le istanze e la relativa  documentazione  sono  trasmesse  dagli
uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  seguito
denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di  cui
agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285. 
  4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per  via
telematica, i dati relativi alla proprieta' ed allo  stato  giuridico
del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico. 
  5. Il CED, dopo aver verificato la  congruenza  dei  dati  ricevuti
anche utilizzando le procedure di validazione  messe  a  disposizione
dal sistema informativo del PRA, consente agli  STA  e  agli  UMC  di
stampare la carta di circolazione. 
  6.  Gli  Uffici  ACI-PRA  provvedono  alle   iscrizioni   ed   alle
trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli  articoli  2683  e
seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15  marzo  1927,
n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio  1928,  n.  510,  e  nelle
altre disposizioni speciali che regolano l'istituto. Gli  uffici  del
PRA, nel caso in cui accertino irregolarita', entro il termine di tre
giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione,  ricusano
la formalita' di iscrizione o di trascrizione e  ne  danno  immediata
comunicazione allo STA richiedente  e  all'UMC  competente,  ai  fini
dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli  atti  conseguenti  ai
sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
  7. Le istanze  volte  alla  annotazione  nel  PRA  di  privilegi  e
ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli  STA,
che le  inoltrano  telematicamente  agli  uffici  del  PRA,  i  quali
provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per  via
telematica  al  CED,  secondo  quanto  stabilito  dal  comma   3.   I
provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello  stesso  sono
notificati dal concessionario della riscossione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico
con il CED, che telematicamente li comunica  al  sistema  informativo
del PRA. 
Art. 3 
 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  accede  a
titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute
nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni,  anche  europee  e
rende  disponibili  al  PRA  i  dati   necessari   allo   svolgimento
dell'attivita'   di   riscossione   dell'imposta    provinciale    di
trascrizione. 
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di   imposta
provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
 Art. 4 
 
 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento  unico,
il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmette  al
Parlamento una relazione sugli effetti  e  sui  risultati  conseguiti
evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti  per  l'utenza  e
gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai  fini
della valutazione sull'eventuale istituzione  di  un  archivio  unico
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI,  da  adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del  documento  unico,
sono definite  le  modalita'  organizzative  dell'eventuale  archivio
unico da istituirsi presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi  di  gestione
dei dati relativi alla proprieta' e alla  circolazione  dei  veicoli.
Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti  in  essere
alla data del predetto decreto. 
Art. 5 
 
 
             Disposizioni di coordinamento e abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 93: 
      1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Per  i  veicoli
soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di  circolazione  sono
annotati i dati attestanti la proprieta' e  lo  stato  giuridico  del
veicolo.»; 
      2) il comma 9 e' soppresso; 
      3) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Fermo  restando
quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre  2000,  n.  358,  istitutivo  dello  sportello   telematico
dell'automobilista,  gli  adempimenti  amministrativi  previsti   dal
presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in
via telematica dagli uffici del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro  unico
di servizio,  attraverso  il  sistema  informativo  del  Dipartimento
stesso.»; 
    b) all'articolo 94: 
      1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  In  caso  di
trasferimento della proprieta' degli autoveicoli, dei  motoveicoli  e
dei  rimorchi  o  nel  caso  di  costituzione  dell'usufrutto  o   di
stipulazione  di  locazione  con  facolta'  di  acquisto,   l'ufficio
competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari   generali   e   del   personale,   su   richiesta    avanzata
dall'acquirente  entro  sessanta  giorni  dalla  data   in   cui   la
sottoscrizione  dell'atto  e'  stata  autenticata  o   giudizialmente
accertata, provvede al rilascio di una nuova  carta  di  circolazione
nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della  proprieta'
e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A.
provvede alla relativa trascrizione  ovvero,  in  caso  di  accertate
irregolarita', procede alla ricusazione della  formalita'  entro  tre
giorni dal ricevimento  delle  informazioni  e  delle  documentazioni
trasmesse, in via telematica, dall'ufficio  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»; 
      2) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  In  caso  di
trasferimento  della  residenza  dell'intestatario  della  carta   di
circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica,  l'ufficio
competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta
di circolazione.»; 
      3) al comma 4, le parole: «dai commi 1  e  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1» e le  parole:  «e  del  certificato  di
proprieta'» sono soppresse; 
    c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato  di
proprieta' di cui al medesimo articolo» sono soppresse; 
    d) all'articolo 95: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Duplicato  della
carta di circolazione»; 
      2) il comma 1 e' soppresso; 
      3) il comma 6 e' soppresso; 
    e) all'articolo 96: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le
procedure  di  recupero   degli   importi   dovuti   per   le   tasse
automobilistiche,  l'ente  impositore,  anche  per  il  tramite   del
soggetto cui e' affidata la riscossione, qualora accerti  il  mancato
pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi,  notifica  al
proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e,  in  assenza  di
giustificato motivo, ove non sia  dimostrato  l'effettuato  pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica,  chiede  all'ufficio
competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari  generali  e  del   personale   la   cancellazione   d'ufficio
dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto  ufficio
provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite
gli organi di polizia.»; 
      2) il comma 2 e' soppresso; 
    f) all'articolo 101: 
      1) al  comma  3,  la  parola:  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tre»; 
      2)  al  comma  4,  le   parole:   «su   apposita   segnalazione
dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse; 
    g) all'articolo 103: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Per  esportare
definitivamente  all'estero  autoveicoli,  motoveicoli  o   rimorchi,
l'intestatario o l'avente titolo chiede  all'ufficio  competente  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli  e
dal  P.R.A.,  restituendo  le  relative  targhe   e   la   carta   di
circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento  stesso
nel  rispetto  delle  vigenti  norme  comunitarie  in   materia.   La
cancellazione e' disposta a  condizione  che  il  veicolo  sia  stato
sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non  anteriore  a
sei mesi rispetto  alla  data  di  richiesta  di  cancellazione.  Per
raggiungere i transiti  di  confine  per  l'esportazione  il  veicolo
cancellato puo' circolare su strada solo se munito del foglio di  via
e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «,  altresi'»  sono  soppresse,  le
parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti:  «al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari  generali  e  del  personale»  e  il  secondo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «Il  predetto   ufficio   provvede   alla
cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al
competente ufficio del  P.R.A.  per  la  cancellazione  dal  pubblico
registro automobilistico.»; 
    h) all'articolo 201, comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «dai
pubblici registri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'archivio
nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto  periodo  le  parole:
«dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»; 
    i)  all'articolo  213,  comma  7,  le  parole:  «al  P.R.A.   per
l'annotazione nei propri registri» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i   trasporti,   la
navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al
P.R.A..»; 
    l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole:  «al
pubblico  registro  automobilistico  competente  per  l'aggiornamento
delle  iscrizioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «all'ufficio
competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali e del personale per l'aggiornamento delle  iscrizioni
al P.R.A..»; 
    m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole:  «al
pubblico   registro   automobilistico   per   l'aggiornamento   delle
iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti:  «all'ufficio  competente
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»; 
    n) all'articolo 226: 
      1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprieta',» sono
soppresse; 
      2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse. 
  2. All'articolo 231, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A  tal
fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio
da parte del proprietario, il gestore  del  centro  di  raccolta,  il
concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di
circolazione   e   le   targhe   ad    uno    sportello    telematico
dell'automobilista che provvede secondo  le  procedure  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.». 
  3. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento  relative  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  4. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento  relative  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le carte di circolazione e i certificati di proprieta', anche in
formato elettronico,  rilasciati  anteriormente  al  termine  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  mantengono  la  loro  validita'.  Qualora
divenga necessario provvedere alla loro nuova  emissione,  essi  sono
sostituiti dal documento unico. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate provvedono  all'attuazione  delle  disposizioni
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  la
vigilanza  sull'ACI  e'   esercitata,   nell'ambito   delle   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e,  limitatamente  alle
attivita'  del  PRA,  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia
e dell'autorita' giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti. 
Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni  dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  ad  eccezione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in
vigore a decorrere dal 1° luglio 2018. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017 

Tags: documento unico

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