DPR 495/92 - Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.) - Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.) - Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente (595)

1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.

2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.


(595) Articolo così sostituito dall'art. 191, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.121 cds

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