C.d.S. - Art. 053 - Motoveicoli

Codice della strada

Art. 53 - Motoveicoli [1] [2] [3]

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;[4]

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;[5]

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;[6]

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore [7];[8]

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;[9]

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;[10]

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 199, 200 e appendice II che devono essere coordinati con la vigente normativa della UE applicabile.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Per effetto della direttiva 2002/24/CE, recepita con D.M. 31.1.2003, la definizione di motoveicolo deve ritenersi sostituita dalla seguente: "I motoveicoli sono veicoli a motore a 2, 3 o 4 ruote e si distinguono in:

a) veicoli a due ruote con o senza carrozzino laterale muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

b) tricicli (veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h) destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti escluso quello del conducente (in base alla direttiva 93/93/CEE);

c) tricicli destinati al trasporto di persone e cose capaci di contenere al massimo quattro posti escluso quello del conducente (in base alla direttiva 93/93/CEE);

d) tricicli destinati al trasporto di cose;

e) tricicli destinati al traino di semirimorchi aventi massa complessiva non superiore al 50% della massa a vuoto del veicolo trattore. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con l'individuazione del tipo o dei tipi di semirimorchi che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) tricicli destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) tricicli caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli: veicoli diversi dai quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto non supera 400 Kg, o 550 Kg per i veicoli destinati al trasporto merci, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, dotati di motore con potenza massima non superiore a 15 kW e con due posti al massimo, escluso quello del conducente (in base alla Dir. n. 93/93/CEE). I quadricicli possono essere destinati ai trasporti di cui alle lettere b), c), d), f), g)".

[4] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.M. 30 giugno 2003.

[5] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[6] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[7] Periodo aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[9] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[10] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

Tags: cds, art.53 cds

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