Il libretto delle esercitazioni di guida rimane obbligatorio
Le esercitazioni di guida previste dall'art. 122 del codice della strada continuano a essere obbligatorie, e così pure la produzione della documentazione atta a dimostrare che queste esercitazioni sono state fatte, tra cui il libretto delle esercitazioni di guida e l'attestato di frequenza (così come specificato nel decreto ministeriale del 20 aprile 2012).
Il dubbio che non vi fosse più tale obbligo è sorto nel momento in cui è uscita la nuova circolare riepilogativa sugli esami della patente B (prot. n. 6935 del 22 marzo 2017) che specifica che l'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare la presenza dell'attestato delle guide certificate di cui all'art. 122 comma 5 bis del codice della strada, e non anche la presenza di tutte le attestazioni delle singole esercitazioni.
Per ogni assunzione di responsabilità, il libretto delle guide rimane obbligatorio e deve continuare ad essere utilizzato nelle modalità già note.
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