Min. Infrastrutture - D.D. 15/07/2022 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO DIRIGENZIALE
15 luglio 2022

(G.U. n. 173 del 26.7.2022)

Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza.

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 285/1992, che definisce le categorie dei "motoveicoli ad uso speciale", nonchè l'art. 200, comma 2, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, che prevede la possibilità di ricomprendere in tale uso anche altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.;

Visto il regolamento (UE) 168/2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

Visto l'art. 177, comma 1 del decreto legislativo n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e-quinquies) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto;

Visto il già citato art. 177, comma 1 del decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, definisce le tipologie di motoveicoli adibite ai servizi di emergenza e le relative caratteristiche tecniche e individua i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi;

Visto il regolamento n. 65 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante "Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi speciali di segnalazione luminosa per veicoli a motore e loro rimorchi" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 17 ottobre 1980, recante "Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze";

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 dicembre 1987, n. 553 avente ad oggetto "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze";

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 novembre 1996, concernente "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo";

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487, recante "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali";

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137, avente ad oggetto "Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze";

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 ottobre 2010, riguardante "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature - autoambulanze";

Vista la norma UNI EN 1789: 2007-A2: 2014 concernente "Veicoli medici e loro attrezzatura - autoambulanze";

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione di particolari motoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati per il trasporto di personale e di attrezzature al fine di consentire il primo soccorso in zone con accessi difficilmente raggiungibili con ambulanze;

Decreta:

 

Art. 1

Classificazione dei motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza

Sono classificati motoveicoli per uso speciale ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 200, comma 2, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 i motoveicoli caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e destinati in maniera esclusiva per "emergenza sanitaria per l'intervento rapido di soccorso sanitario, per il trattamento di base, per il monitoraggio dei pazienti e per il trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale sanitario e tecnico a bordo" e/o per "trasporto di plasma, emoderivati o emocomponenti".

 

Art. 2

Caratteristiche costruttive

1. Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di emergenza tutti i veicoli, omologati ai sensi del regolamento (UE) 168/2013, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non basculanti.

2. I motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza rispondono, inoltre, alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

 

Art. 3

Immatricolazione ed uso dei motoveicoli per interventi sanitari in servizi di emergenza

Per l'immatricolazione dei motoveicoli per interventi sanitari di emergenza si applicano le procedure previste per le autoambulanze riportate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137.

 

Art. 4

Revisione

I motoveicoli adibiti al servizio sanitario di emergenza sono sottoposti a revisione annuale.

 

Roma, 15 luglio 2022

Il direttore generale: D'ANZI

Allegato tecnico

 

Art. 1

Classificazione

1. La classificazione di motoveicoli ad uso speciale "adibiti al servizio sanitario di emergenza", è da attribuirsi a tutti i veicoli della categoria internazionale L5e, come definiti all'art. 2, con attrezzatura permanentemente installata e funzionale allo scopo al quale sono destinati.

2. L'attrezzatura di cui sopra è ricoverata in alloggiamenti e/o vani destinati ad accogliere la stessa in maniera esclusiva.

 

Art. 2

Caratteristiche tecniche

1. Caratteristiche generali:

(i) la tara dei motoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

2. Segni distintivi:

(i) i motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza sono dotati di dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dall'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il dispositivo di segnalazione supplementare a luce blu lampeggiante è conforme al regolamento UNECE 65 ed è installato in maniera tale da garantire una visibilità a 360°. Le caratteristiche del dispositivo supplementare acustico di allarme sono quelle previste nel decreto del Ministero dei trasporti del 17 ottobre 1980;

(ii) il veicolo ha colore prevalentemente bianco;

(iii) il veicolo è dotato di una scritta, in forma chiaramente individuabile, riportante la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo;

(iv) il veicolo è dotato della scritta "Emergenza sanitaria", realizzata in materiale retroriflettente microprismatico con caratteri stampatello maiuscolo di altezza di almeno 5cm, sui bauletti laterali e sul posteriore (se esiste lo spazio per l'applicazione). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale) purchè non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

3. Accessori:

(i) nel caso di montaggio di un impianto elettrico supplementare, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, lo stesso è realizzato secondo le indicazioni della norma UNI EN 1789;

(ii) i materiali di rivestimento del vano di carico che ospita i contenitori di trasporto sono lavabili e disinfettabili ed è opportuno prevedere aperture di drenaggio;

(iii) i motoveicoli sono dotati di adeguati volumi di stivaggio per il materiale di soccorso. Il materiale sanitario è riposto esclusivamente nei vani di carico (borse laterali, bauletto posteriore, vano sottosella) onde evitare interferenze con il conducente e con le operazioni di salita/discesa degli operatori.

Tags: motoveicoli, veicoli per uso speciale

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