M.I.T. - D.M. 02/10/2019 n. 122 - Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
2 ottobre 2019, n. 122
(G.U. n. 249 del 23.10.2019)
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19 aprile 2020, sarà sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti applicabile ai prodotti di consumo quando la pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione non disciplina adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce la salute e la sicurezza delle apparecchiature elettriche o elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE e la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010, recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore";
Visto il Regolamento n. 129 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014, recante: "Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore";
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;
Considerata la necessità di prevedere le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3;
Esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 5 della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;
Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;
Vista la nota del 30 settembre 2019, con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE (2);
b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all'articolo 172 (3), comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del dispositivo antiabbandono quale prodotto;
e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
f) operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema antiabbandono;
g) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
h) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Art. 2
Ambito di applicazione
- Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all'articolo 172 (3) del codice della strada.
- Il presente regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando i dispositivi contemplati dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare tale legislazione.
Art. 3
Caratteristiche generali
- Il dispositivo antiabbandono può essere:
a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Art. 4
Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
- Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punto 1, al presente regolamento.
- Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti 1 e 2, al presente regolamento.
Art. 5
Obblighi per il fabbricante
- Quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato.
- La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all'articolo 4.
- Per il dispositivo di cui all'articolo 3, lettera c), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini.
- Ai fini di cui all'articolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all'articolo 4.
- Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
Art. 6
Vigilanza del mercato
- La vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n. 2019/1020.
Art. 7
Dispositivi antiabbandono riconosciuti da altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
- Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri Stati appartenenti all'Unione europea o in Turchia, o originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all'EFTA, che è parte contraente dell'Accordo SEE.
- L'applicazione del presente regolamento è soggetta alle disposizioni del regolamento 764/2008/CE e del regolamento UE 2019/515.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 ottobre 2019
Il Ministro: DE MICHELI
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3460
Allegato A
(articolo 4)
Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
Caratteristiche funzionali essenziali
a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali
a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.