MIT - DM 08/04/2019 - Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Procida

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
8 aprile 2019
(G.U. n. 95 del 23.4.2019)

Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in data 1° marzo 2019, n. 22, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Viste le note n. 6428 del 1° ottobre 2018, n. 846 dell'8 febbraio 2019 e, da ultimo, la nota di sollecito n. 1405 del 28 febbraio 2019, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 91140 del 27 marzo 2019;
Ritenuto opportuno adottare con urgenza i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione dei pareri della Regione Campania e dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, più volte sollecitati;

Decreta:

Art. 1 - Divieti

Dal 18 aprile 2019 al 30 settembre 2019, sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.

Art. 2 - Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania, che possono sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;
c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;
d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città metropolitana;
e) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'amministrazione comunale;
g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3, 5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;
i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;
j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale regione, Città metropolitana, Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.

Art. 3 - Autorizzazioni

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4 - Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.

Art. 5 - Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 8 aprile 2019

Il Ministro: TONINELLI

Tags: art.8 cds

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