C.p. - Art. 056 - Delitto tentato
Art. 56 - Delitto tentato.
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [c.p. 49] (1).
Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte] (2); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [c.p. 63] (3) (4).
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(1) A questa disposizione deroga, equiparando ai fini della pena il delitto tentato al delitto consumato, l'art. 74, L. 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio di sali e tabacchi. Vedi l'art. 293, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale e l'art. 8, L. 18 febbraio 1987, n. 34, con misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.
(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
(3) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-4 luglio 1974, n. 208 (Gazz. Uff. 10 luglio 1974, n. 180), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.