DPR 495/92 - Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.) - Annotazione del gruppo sanguigno
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.) - Annotazione del gruppo sanguigno
1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2. (524)
2. Gli estremi del gruppo sanguigno sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. (525)
3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'art. 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C. (526)
(524) Comma così sostituito dall'art. 173, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(525) Comma così modificato dall'art. 173, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(526) Comma così modificato dall'art. 173, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
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