C.d.S. - Art. 081 - Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri
Codice della strada
Art. 81 - Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri [1] [2]
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 242.
[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.
Tags: cds, art.81 cds