Cass. Civ. Sez. II - Sent. 26/09/2007 n. 19955 - Circolazione stradale, sospensione della patente, misura cautelare, tempistica
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 26 settembre 2007, n. 19955
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Prefettura di Messina impugna per cassazione nei confronti di G. M., la sentenza con la quale il Giudice di pace di Messina, accogliendo l'opposizione proposta da M. G., ha dichiarato nullo l'opposto decreto prefettizio di sospensione della patente di guida adottato, ai sensi dell'art. 223 c.d.s., per essere stata contestata all'opponente, in quanto coinvolta in un sinistro stradale nel quale una persona aveva riportato lesioni, la violazione dell'art. 145 c.d.s.
Deduce la ricorrente 1) la violazione dell'art. 223, comma 2, c.d.s., per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto che i tre mesi di tempo trascorsi tra la trasmissione del verbale all'Ufficio e l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente questo rendessero tardivo; 2) insufficiente motivazione, per avere il Giudice di pace apoditticamente affermato la ritenuta intempestività dell'opposto provvedimento, omettendo ogni valutazione in ordine allo svolgimento del procedimento ed alla compromissione in concreto della sua funzione cautelare.
L'intimata non svolge attività difensiva.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione ad entrambi i motivi, che, attesa l'intrinseca connessione, si esaminano congiuntamente, si osserva che, contrariamente all'assunto del Giudice di pace, il periodo di tre mesi trascorsi dal ricevimento del rapporto, non è di per sé idoneo a far venir meno il carattere cautelare dell'opposto provvedimento di sospensione della patente, emesso ai sensi dell'art. 223, comma 2, c.d.s.
Come questa Corte ha già rilevato, il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo codice della strada si caratterizza per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria definitiva, nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di illeciti inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività - quella di guida - che si palesa potenzialmente pericolosa; tanto che da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa accessoria in sede penale, non può neppure essere imputato al periodo di durata di essa.
Sulla questione del termine entro il quale il provvedimento in discussione debba essere adottato, in difetto di specifica disposizione normativa, si è avuto contrasto giurisprudenziale, a composizione del quale le Sezioni unite di questa Corte, con la recente sentenza 3 aprile 2007, n. 13226, accogliendo le tesi già prospettate da Cass. 15 aprile 2005, n. 7813, e 2 novembre 2004, n. 21048, hanno ritenuto che il provvedimento sia da considerare illegittimo ove non sia adottato entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentire una giustificazione della sua funzione cautelare, alla quale la legittimità della sua adozione è ontologicamente collegata.
Nella specie, la valutazione del Giudice di pace, che ne ha affermato la tardività, oltre ad essere apodittica, priva com'è di qualsiasi valutazione in ordine al concreto svolgimento della prescritta fase istruttoria ed alle esigenze della stessa (basti considerare che, una volta ricevuti gli atti, il Prefetto deve, a sua volta, trasmetterli per il parere al competente Dipartimento per i trasporti terrestri che ha quindici giorni di tempo per esprimerlo, inviandolo poi al Prefetto), non tiene conto che lo stesso art. 2 della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo, nella formulazione novellata attualmente in vigore, considera normale per l'adozione d'una determinazione da parte della P.A. il termine di novanta giorni.
Termine entro il quale il provvedimento in discussione è stato adottato e che va, pertanto, considerato ragionevole, donde la legittimità del provvedimento stesso.
Il ricorso merita, dunque, accoglimento e l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata, peraltro senza rinvio, potendo questa Corte decidere nel merito allo stato degli atti ex art. 384 c.p.c. e respingere l'originaria opposizione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere in difetto della nota delle spese vive affrontate dall'Amministrazione per la difesa a mezzo funzionario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna G. M. alle spese che liquida in Euro 450,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.