T.A.R. Veneto - Sent. 15/07/2022 n. 1156 - L'atto di classificazione di una strada ricade nella giurisdizione del giudice ordinario
Pubblicato il 15/07/2022
N. 01156/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2015, proposto da
Pierina Albina Ravaro, Giuseppe Caveiari, Stefania Bellamoli, Silvio Zardini, Beatrice Zardini, Antonella Zardini, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Maccarrone, Antonella Pietrobon, Silvio Scola, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;
Beniamino Ferrais, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Scola, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come dal pec da Registri di Giustizia;
Comune di Grezzana, non costituito in giudizio;
nei confronti
Giorgio Frigo, Novella Corradi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale di Verona, del 3 febbraio 2015 n. 15 (doc. 1), con la quale è stata classificata "strada vicinale di uso pubblico" la porzione di corte di proprietà dei ricorrenti censita al Catasto Terreni del Comune di Verona, foglio 34, ricadente sulle particelle nn. 191, 192, 261, 258, 263, 255, 186;
- di ogni altro atto, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi espressamente compresi, ove occorresse ai fini della presente impugnativa: (i) la nota dell'Ufficio Tecnico dell'8a Circoscrizione 1 settembre 2014; (ii) il parere espresso dal Consiglio dell'8^ Circoscrizione; (iii) del verbale della conferenza di servizi intersettoriale tenutasi in data 28 luglio 2014; (iv) il parere del Coordinamento Progettazione Urbanistica Qualità Urbana del 10 luglio 2014 n. 188047; (v) il parere del Coordinamento Pianificazione Territoriale del 16 luglio 2014 n. 193197; (vi) i pareri del Coordinamento Tecnico Circoscrizioni e del Servizio Estimo Beni Pubblici espressi nella predetta seduta del 28 luglio 2014; (vii) la nota del Coordinamento Mobilità e Traffico del 10 ottobre 2014 n. 275833; (viii) la nota di avvio del procedimento del 29 ottobre 2014 n. 296992; (ix) la nota dell'Ufficio Tecnico dell'8a Circoscrizione dell'U dicembre 2014; (x) l'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 giugno 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, le parti ricorrenti chiedono l’annullamento della delibera della Giunta Comunale di Verona con la quale è stata classificata come “vicinale ad uso pubblico” una strada di loro proprietà.
Avverso tale delibera è stato proposto ricorso per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del Codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché degli artt. 1, 3 e 6 della l. 241/90. Violazione del giusto procedimento e del principio della proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di presupposto. Difetto assoluto di motivazione, sviamento della causa tipica. Illogicità e irrazionalità manifeste. Si lamenta in particolare la carente motivazione circa le ragioni in forza delle quali l’Amministrazione ha ritenuto preferibile incidere sul diritto di proprietà dei ricorrenti, a fronte della possibilità di utilizzare una strada di proprietà dello stesso Comune. Il mancato raffronto tra i costi necessari alla messa in sicurezza della strada comunale e quelli necessari a rendere percorribile al pubblico transito il tratto di strada sito in località Gualiva avrebbe reso sproporzionato l’agire amministrativo. Ove fosse stato disposto un adeguato sopralluogo sulle aree, l’Amministrazione avrebbe rilevato l’illogicità della scelta di destinare la porzione di corte privata all’uso pubblico.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10 della l. 241/90. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Carenza di presupposto. L’affermazione secondo cui la strada privata sarebbe già da tempo immemorabile soggetta a pubblico transito costituirebbe sintomo di una totale assenza di istruttoria. Tale assunto sarebbe infatti frutto di colloqui intercorsi con i residenti, dei quali però la deliberazione non darebbe adeguato conto. L’impossibilità di verificare le dichiarazioni rese da soggetti non identificati avrebbe precluso alle parti ricorrenti di contestare la veridicità di quanto esposto durante le interviste. Le parti rilevano inoltre che, ai fini della qualificazione di una strada come “vicinale ad uso pubblico”, sarebbe necessaria la destinazione ad una collettività indeterminata di cittadini portatori di interessi pubblici: nel caso di specie la strada in località Gualiva sarebbe invece prevalentemente utilizzata da utenti di comparti edilizi che insistono sulla stessa strada.
3) Istanza di risarcimento danni. La trasformazione della strada privata in una aperta al pubblico transito ridurrebbe il valore delle proprietà dei ricorrenti. Tale decremento di valore dovrebbe essere oggetto di risarcimento da parte del Comune. Il Comune di Verona, con atto di costituzione formale, ha sostenuto l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza di quanto ex adverso dedotto.
All’udienza del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
I ricorrenti hanno impugnato l’atto di classificazione del tratto di strada sulla quale si affacciano le loro proprietà quale strada vicinale di uso pubblico.
Come evidenziato da T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 19/7/2018 n. 1767, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato “…che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione (Cass. civ., SS.UU., 23 dicembre 2016, n. 26897; Id., 27 gennaio 2010, n. 1624)”.
La giurisdizione del giudice amministrativo non può radicarsi in forza dell'articolo 133, comma 1, lett. f) cpa, poiché tale giurisdizione presuppone che l'amministrazione abbia agito con atti idonei a influire sullo statuto proprietario, determinando l'affievolimento dei diritti soggettivi in interessi legittimi, circostanza che non è riscontrabile nel caso di specie ove è stato assunto un atto di natura meramente dichiarativa, qual è l’atto di classificazione.
Una controversia circa il riconoscimento del diritto di uso pubblico su una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario poiché –come già rilevato– investe l'accertamento dell'esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica amministrazione, senza che a tale conclusione possa frapporsi l'esistenza di un formale atto di classificazione della strada.
L’accertamento sul carattere pubblico di una strada, a ben vedere, non eccede l’ambito della competenza del giudice amministrativo ove detto carattere costituisca un presupposto del provvedimento contestato, dovendosi rammentare che la giurisdizione s’individua in base alla qualificazione della pretesa azionata, prescindendo dagli accertamenti incidentali su situazioni soggettive di diverso tipo. Poiché nel caso di specie invece oggetto diretto del giudizio è la natura pubblico o provata della strada, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario al quale le parti potranno rivolgersi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 11 c.p.a.
3. La durata del giudizio giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Marco Rinaldi, Consigliere
Tags: strada, uso pubblico, strada vicinale