Cass. Civ. sez. II - Ord. 19/11/2020 n. 26345 - Alterazione tachigrafo - Casi in cui sussiste la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE
19 novembre 2020, n. 26345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Premesso che

1. A. A., titolare dell'omonima ditta di trasporti, conveniva in giudizio la Prefettura di Belluno, chiedendo l'annullamento di sei verbali di contestazione "per violazione dell'art. 179, comma 3, del codice della strada", a causa del mancato funzionamento del cronotachigrafo, e di sei verbali di contestazione, emessi "quale obbligato in solido per le corrispondenti infrazioni contestate al conducente B. B.". Le violazioni contestate erano state accertate dalla Polizia stradale di Feltre, in occasione di un incidente stradale con soli danni a cose, tramite l'acquisizione dal conducente del mezzo, dipendente della ditta XXX, dei fogli di registrazione dei ventotto giorni precedenti.

Nel corso del giudizio interveniva la sentenza n. 48/2014, con cui il Giudice di pace di Feltre accoglieva il distinto ricorso proposto dal conducente.

Con sentenza n. 57/2014, il Giudice di pace definiva il giudizio accogliendo il ricorso di A.A ., in forza di "giudicato riflesso", limitatamente ai verbali contestati in qualità di obbligato in solido con il conducente e rigettando invece il ricorso in relazione ai verbali contestati al ricorrente in proprio.

2. Avverso la sentenza proponeva appello A. A., prospettando il "possibile contrasto di giudicato" con la precedente pronuncia n. 48/2014, resa sui medesimi fatti di causa nei confronti del conducente e, in ogni caso, l'insussistenza dell'elemento oggettivo della condotta sanzionata e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con sentenza 25 maggio 2016, n. 285, il Tribunale di Belluno rigettava l'appello, in particolare rilevando l'insussistenza della lamentata violazione del giudicato, dato che "dalla lettura delle rispettive decisioni è pacificamente riscontrabile come le stesse i muovono da presupposti differenti e conseguentemente concludono in modo distinto" e che la sentenza oggetto di gravame "fonda su un ragionamento logico-giuridico del tutto differenziato": mentre "il ricorso del signor B. B. è stato accolto per vizi formali afferenti il verbale, il ricorso della ditta del signor A. A. è stato rigettato sulla scorta dei riscontri probatori".

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione A. A.

Resistono con controricorso il Ministero dell'interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Belluno.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

Considerato che

1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai controricorrenti, "nella parte in cui è stato proposto nei confronti del Ministero dell'interno sia perché detto Dicastero non è stato in alcun modo coinvolto nei gradi di merito del presente giudizio sia perché ai sensi del disposto dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 difetta palesemente di legittimazione passiva".

L'eccezione è fondata. L'art. 7, comma 5, del d.lgs. 150/2011 - applicabile ratione temporis al caso in esame, essendo il giudizio di opposizione stato instaurato il 24 gennaio 2014 - dispone che "la legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato". Si deve così ritenere superata la giurisprudenza precedente il d.lgs. 150/2011, secondo cui ove oggetto dell'opposizione siano stati - come nel caso in esame - i verbali di accertamento emessi dalla polizia stradale "la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale" (così Cass. 9401/2009).

Correttamente, pertanto, il giudizio di primo grado e quello di appello si sono svolti nei confronti della Prefettura di Belluno e correttamente nei confronti della medesima Prefettura è stato proposto ricorso per cassazione, mentre è privo di legittimazione passiva il Ministero dell'interno, che si è costituito con unico controricorso insieme alla Prefettura.

2. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 131, 132 e 395 c.p.c.": il Tribunale, nel respingere il gravame del ricorrente, non ha tenuto conto della "stretta interdipendenza teleologica e funzionale intercorrente" tra l'impugnata sentenza del Giudice di pace di Feltre n. 57/2014 e quella "delibata dallo stesso organo giurisdizionale, sempre nella persona dello stesso giudicante, recante n. 48/2014", così violando il principio "della non conflittualità tra (potenziali) giudicati".

Il motivo, indipendentemente dai richiami alle disposizioni normative (è erroneo, lo sottolinea il controricorso, il richiamo all'art. 395 c.p.c.), è fondato. Come ha affermato questa Corte, le posizioni del proprietario e del conducente del veicolo cui sia stata contestata l'infrazione prevista dall'art. 179 c.d.s. di mettere in circolazione (comma 3) e di circolare con un veicolo avente il cronotachigrafo non funzionante (comma 2) sono posizioni distinte, contestate a titolo di concorso di persone ai sensi dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6 (v. Cass. 21000/2004). In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, sussiste la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge ovvero se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile al titolare (così Cass. 12244/2003).

Nel caso in esame il Giudice di pace di Belluno, nella sentenza n. 48/2014 che ha chiuso il processo svoltosi tra il conducente e la Prefettura, a fronte della censura di insussistenza della condotta contestata (circolazione con il tachigrafo non funzionante) ha ritenuto che "dalla svolta istruttoria è emerso che il verbalizzante, nel determinare la discrepanza tra i chilometri indicati sull'odotometro e quelli effettivamente registrati, non ha tenuto conto della tolleranza a forcella del 4% in più e in meno per ogni chilometro percorso", il che induce "a ritenere non sufficientemente provata la responsabilità del ricorrente [il conducente] per il cronotachigrafo non funzionante".

La sentenza n. 48/2014 - a differenza di quanto sostenuto dal giudice d'appello per il quale il ricorso sarebbe stato accolto "per vizi formali afferenti il verbale" - ha escluso la stessa oggettiva sussistenza dell'illecito. Tale sentenza, una volta passata in giudicato, spiega pertanto un'efficacia riflessa nel processo svoltosi tra il ricorrente e la Prefettura, in cui il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dei verbali, sia quelli ricevuti in proprio, sia quelli ricevuti quale obbligato in solido, allegando che il dispositivo cronotachigrafo "era perfettamente funzionante", efficacia riflessa che impedisce di configurare la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nella violazione (per un'applicazione del principio, in ipotesi di responsabilità del concorrente nell'illecito amministrativo di indebita percezione, v. Cass. 5811/2012).

b) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo (che denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 179, comma 3 c.d.s., 2697 c.c., 115, 116, 131 e 132 c.p.c." per avere il Tribunale erroneamente considerato come non funzionante il cronotachigrafo montato sul veicolo oggetto di accertamento), del terzo (che lamenta "nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. nonché in relazione agli artt. 99, 112, 132 e 7 d.lgs. n. 150/2011" per l'omessa pronuncia in punto sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato al ricorrente) e del quarto motivo di ricorso (che riporta "vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" circa la mancata considerazione della parte motiva della sentenza n. 48/2014 del Giudice di pace di Feltre).

3. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata. Dato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2 c.p.c.: non essendo risultato provato l'illecito (messa in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo non funzionante), vanno annullati i verbali datati 31 ottobre 2013 nn. 126754, 126755, 126757, 126758, 126759, 126761, con i quali è stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 179, comma 3 c.d.s. e per ciascuna infrazione è stata comminata la sanzione pecuniaria di euro 808, per un totale complessivo di euro 4.848.

La liquidazione delle spese, effettuata in dispositivo, segue la soccombenza per quanto concerne i rapporti tra il ricorrente e la Prefettura di Belluno; vengono compensate le spese del presente giudizio tra il Ministero dell'interno e il ricorrente, essendosi il Ministero costituito insieme alla Prefettura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti tre motivi del ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla i verbali datati 31 ottobre 2013 nn. 126754, 126755, 126757, 126758, 126759, 126761; condanna la controricorrente Prefettura al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative al grado di appello (liquidate in euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge), delle spese relative al primo grado del processo (liquidate in euro 700 per compensi, oltre accessori di legge), nonché di quelle del giudizio di cassazione (liquidate in euro 1.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali, 15%, e accessori di legge); compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e il Ministero dell'interno.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 11 ottobre 2019.

Il Presidente: SAN GIORGIO

Il Consigliere estensore: BESSO MARCHEIS

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

Tags: tachigrafo

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