T.A.R. Sardegna - Sent. 19/11/2020 n. 635 - Non possono essere riservati spazi per la sosta in area pubblica a categorie di veicoli diversi da quelli previsti dal Codice della strada
SENTENZA T. A. R. SARDEGNA
19 novembre 2020, n. 635
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Sentenza
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
dell'ordinanza comunale 24 giugno 2019, n. 11, avente a oggetto la "Regolamentazione degli spazi riservati alla sosta di veicoli per motivi di pubblico interesse nella zona retrostante la residenza comunale"
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Masainas.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il dott. Antonio Plaisant.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con ordinanza 24 giugno 2019, n. 11, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Masainas ha limitato l'utilizzo degli spazi di sosta veicolare nel tratto finale (e cieco) della locale via Municipio, immediatamente retrostante la sede degli uffici comunali, in favore soltanto dei veicoli di proprietà del Comune, dei suoi organi politici, dei dipendenti comunali e del personale in servizio nell'adiacente istituto scolastico, allo scopo, in sintesi, di decongestionare la presenza di veicoli in sosta nei precedenti tratti della stessa via Municipio.
Con il ricorso ora in esame il sig. A. A., proprietario e residente in un immobile il cui ingresso si affaccia nel tratto di strada in questione, chiede l'annullamento della citata ordinanza sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Masainas, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, nonché sollecitandone la riunione con altro gravame pendente presso questo Tribunale con R.G. n. 249/2019.
Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta in ricorso, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
Con memorie difensive entrambe le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
1. È, in primo luogo, infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa comunale, posto che il sig. A.A. è titolare di un chiaro interesse, concreto e differenziato rispetto alla generalità dei cittadini, al regime di sosta veicolare del tratto di strada di cui ora si discute, essendo proprietario di un'abitazione che direttamente vi si affaccia e nella quale risiede insieme alla propria famiglia.
2. Parimenti da respingere è l'istanza comunale volta alla riunione del ricorso in discussione con altro avente R.G. n. 249/2019 (attualmente in attesa di fissazione nel merito), giacché quest'ultimo riguarda l'impugnazione di una ordinanza di demolizione del muro che, sul lato est, separa la proprietà del sig. A. A. da quella di proprietà comunale e ha, dunque, oggetto differente e in alcun modo collegato con quello della controversia ora in esame.
3. Nel merito il Collegio condivide la prima censura, dotata di spessore sostanziale e, come tale, assorbente le ulteriori doglianze dedotte in ricorso.
Sussiste, infatti, la lamentata violazione dell'art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), nella parte in cui stabilisce, al comma 1, che "1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; ... d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea".
3.1. Il tenore testuale di tale disposizione è, infatti, inequivoco nel consentire la riserva di spazi per la sosta in area pubblica solo in favore di specifiche categorie di veicoli -quelli al servizio "degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea"- mentre il provvedimento in esame ha riservato il parcheggio ai veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale, degli Organi Politici, dei Dipendenti Comunali, del Personale Docente e ATA appartenente alla vicina scuola, tutte categorie non contemplate nella predetta disposizione normativa, la cui portata tassativa trova conferma -oltre che nel tenore testuale in sé considerato- nel suo raffronto con il regime normativo previgente, rintracciabile nell'ormai abrogato art. 4 del d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale), che consentiva ai Comuni di prevedere una "riserva di parcheggio" "alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse", con previsione, dunque, non limitata a precise categorie di utenti, come, invece, quella ora vigente.
3.2. Né assume rilievo la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 settembre 1981, n. 1525, richiamata in seno alla motivazione dell'atto impugnato, se non altro perché la stessa - oltre a non resistere alla sopravvenuta norma di rango primario - fu adottata in riferimento al previgente D.p.r. n. 393/1959, abrogato, come detto, all'entrata in vigore del Codice della Strada attualmente in vigore. 4. Pertanto, sulla base di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il regime delle spese processuali segue la soccombenza, coma da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Masainas alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020.
Il Presidente: D'ALESSIO
Il Consigliere estensore: PLAISANT
Depositato in Segreteria il 19 novembre 2020
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