Cass. civ. sez. VI - Ord. 13/11/2020 n. 25690 - La mancata indicazione sul verbale della segnalazione della presenza di autovelox non rende nullo il verbale di contestazione

La mancata indicazione sul verbale della segnalazione della presenza di autovelox non rende nullo il verbale di contestazione.

Quando il verbale contiene l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva di autovelox, la contestazione può avvenire solo mediante querela di falso

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE
13 novembre 2020, n. 25690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente: Luigi Giovanni LOMBARDO

Rel. Consigliere: Stefano OLIVA

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Fatti di causa

Con ricorso al Giudice di Pace di Matera depositato il 28.6.2010 A. A. proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti per eccesso di velocità, con contestuale sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente sosteneva di essersi trovato in stato di necessità, in quanto si stava recando con urgenza presso il proprio medico curante, perché colpito da una colica renale.

Si costituiva in prime cure il Prefetto della Provincia di Matera per resistere all'opposizione.

Con sentenza n. 198 del 2012 il Giudice di Pace annullava la sanzione riconoscendo la sussistenza dello stato di necessità.

Interponeva appello avverso detta decisione il Ministero dell'interno e il Tribunale di Matera, con la sentenza impugnata, n. 867 del 2018, riformava la decisione di prima istanza, rigettando l'opposizione e condannando l'appellato alle spese del grado.

Ricorre per la cassazione della predetta decisione A. A. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell'interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 preleggi, 112, 115, 175, 184, 244, 281-ter, 421 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., 6, paragrafo 1, della Convenzione E.D.U., 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 6, commi 1 e 2, del Trattato di Lisbona, perché il Tribunale avrebbe erroneamente disposto l'audizione dei verbalizzanti, in tal modo ammettendo una prova testimoniale dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie ed in assenza di qualsiasi richiesta delle parti. Ad avviso del ricorrente, in tal modo il giudice di secondo grado avrebbe esercitato un potere istruttorio d'ufficio non previsto dalla legge.

La censura è inammissibile.

L'art. 204-bis del codice della strada prevede che il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative elevate per violazione alle norme sulla circolazione è regolata dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011. Quest'ultimo, a sua volta, prevede al primo comma che "Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo". Infine, l'art. 421 c.p.c., che disciplina i poteri istruttori del giudice nell'ambito del rito del lavoro, prevede espressamente, al secondo comma, il potere di "... disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio". Non sussiste, dunque, alcuna preclusione alla facoltà del giudice, nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazione alle norme del codice della strada, di procedere anche d'ufficio all'ascolto dei verbalizzanti, quando egli ritenga che tale approfondimento istruttorio sia funzionale alla decisione dell'opposizione.

Del resto questa Corte ha sempre affermato che nell'affine giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, il giudice ha la facoltà, rimessa al suo prudente apprezzamento e sganciata dalla decadenza in cui siano eventualmente incorse le parti nella formulazione delle richieste istruttorie, di procedere all'audizione d'ufficio degli agenti accertatori, per verificare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, del rapporto e degli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione della violazione, o, per converso, dei motivi di opposizione. Ne consegue che non possono essere contestate le risultanze della prova testimoniale dei verbalizzanti ammessa d'ufficio solo perché l'autorità che ha emesso l'ordinanza non aveva formulato, o aveva formulato tardivamente, la relativa richiesta istruttoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34034 del 19/12/2019, Rv. 656329; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8572 del 11/04/2014, Rv. 630255; Cass. Sez. L, Sentenza n. 25945 del 29/11/2005, Rv. 585304; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17696 del 14/08/2007, Rv. 600032).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in Legge 1 agosto 2002, n. 168, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il verbale impugnato non conteneva alcuna indicazione circa l'installazione della segnaletica di preavviso della postazione di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli.

La censura è inammissibile.

Lo stesso ricorso dà atto (cfr. pag. 12) che nel verbale di contravvenzione era stata indicata la presenza di "... cartello di preavviso posizionato a mt. 800". Tale circostanza, riconosciuta anche dal ricorrente, evidenzia il rispetto della norma di cui all'art. 4 del D. L. n. 121 del 2002, posto che il primo comma di tale disposizione prevede soltanto che agli automobilisti venga data informazione circa la presenza della postazione di rilevamento della velocità, senza alcuna indicazione circa la modalità di detta informazione né tantomeno la previsione di uno spazio minimo che debba intercorrere tra lo strumento di avviso e la postazione stessa.

Questa Corte ha affermato che la previsione dell'obbligo della preventiva informazione agli automobilisti circa la presenza di una postazione di autovelox (già prevista, prima dell'entrata in vigore del D. L. n. 121 del 2002, dall'art. 2 del D. Min. Trasporti 15 agosto 2007) „... non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25769 del 15/11/2013, Rv. 628356; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20327 del 31/07/2018, Rv. 650077).

Il principio di necessaria valutazione in concreto dell'idoneità del preavviso è confermato, indirettamente, dall'ulteriore affermazione per cui, anche qualora "... nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. auto velox, non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l'esistenza" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 680 del 13/01/2011, Rv. 616367; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019, Rv. 652248).

Per converso, quando il verbale di costatazione - che costituisce atto pubblico - contenga l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva, la relativa attestazione si riferisce ad un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020, Rv. 658448).

Nel caso specifico, come già detto, la presenza del cartello di preavviso ed il suo posizionamento ad una distanza congrua dalla postazione, sufficiente a consentire all'automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, emerge dal verbale di contravvenzione ed è comunque confermata dallo stesso ricorrente.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 22 ottobre 2020.

Il Presidente: LOMBARDO

Il Consigliere estensore: OLIVA

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020.

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