Consiglio di Stato - Sent. 21/012020 n. 471 - La classificazione di una strada come interpoderale non è elemento decisivo per escludere che essa sia di uso pubblico

Consiglio di Stato - Sent. 21 gennaio 2020 n. 471

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Sentenza

Fatto e diritto

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal diniego n. 1802 del 15 giugno 2007 emesso dal Comune di Montazzoli e relativo alla denuncia di inizio attività presentata da A. A. il 7 dicembre 2007 (prot. n. 1712) per la realizzazione di un cancello su strada interpoderale per l'accesso carrabile ad immobili di sua proprietà. In particolare, l'amministrazione comunale ha affermato che: "L'intervento non rientra tra quelli consentiti dalle norme, poiché la strada in oggetto è classificata strada comunale".

2. Avverso tale diniego, A. A ha proposto il ricorso di primo grado n. 385 del 2007, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara.
Il Comune di Montazzoli si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

3. Con l'impugnata sentenza n. 383 del 7 aprile 2008, il T.a.r. per l'Abruzzo, sede di Pescara, sezione prima, ha accolto il ricorso e ha condannato l'amministrazione al pagamento in favore della parte privata delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori. Segnatamente il collegio di primo grado ha annullato il diniego sulla base delle seguenti argomentazioni: "la motivazione del diniego comunale impugnato appare carente, in quanto la classificazione della strada come comunale deve emergere da qualche dato certo, documentazione o classificazione agli atti del Comune. Nulla di tutto questo risulta agli atti di causa, laddove la stessa difesa comunale, che non potrebbe comunque supplire ad una carente motivazione, si limita a descrivere una situazione di fatto concernente un fondo acquisito dal Comune e su cui ha costruito un campo sportivo accessibile unicamente dalla strada che il ricorrente vorrebbe chiudere".

4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato - rispettivamente in data 22 aprile 2009 e 20 maggio 2009 - il Comune di Montazzoli ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo, con cui ha rappresentato dettagliatamente la vicenda che ha portato la strada in questione ad avere una rilevanza pubblica.

5. A. A si è costituito in giudizio, resistendo all'appello.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 22 ottobre 2019.

7. L'appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

8. A sancire la fondatezza del gravame è dirimente la circostanza che l'area accessibile dalla strada interpoderale su cui la parte privata intende realizzare un cancello è stata oggetto di procedura di esproprio ed è collegata alla costruzione di un'opera pubblica (un campo sportivo), che, con la realizzazione dell'opera di chiusura divisata dall'odierno appellato, resterebbe intercluso, senza possibilità di accesso all'impianto per la generalità dei consociati. In sostanza, vi è una chiara destinazione pubblicistica dell'area derivante da scelte urbanistiche dell'ente locale non annullate, che si riverbera sulla destinazione pubblicistica della strada di accesso.
Al riguardo giova precisare che la classificazione di una strada come interpoderale non è elemento decisivo per escludere che essa sia di uso pubblico e la sua mancata classificazione fra quelle statali, provinciali e comunali non preclude al giudice di ritenerne l'uso pubblico. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'inserimento negli appositi elenchi delle strade comunali o vicinali ha natura soltanto dichiarativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 agosto 2017, n. 4141 e Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2013, n. 4952; si veda anche, in passato, Cassazione penale, sez. IV, 18 novembre 1983, per cui "la classificazione di una strada come "interpoderale" non è elemento decisivo per escludere che essa sia di uso pubblico, mentre la sua mancata classificazione fra quelle statali, provinciali e comunali non preclude al giudice di ritenere l'uso pubblico di essa ai fini dell'applicazione della disciplina normativa sulla circolazione stradale ai sensi dell'art. 2 c.strad."), sicché, da un lato, la presenza della strada nell'elenco dà luogo a una presunzione iuris tantum di uso pubblico e, d'altro lato, per quel che qui rileva, la sua mancata inclusione non ne esclude la destinazione pubblicistica.

8.1. Ogni altra doglianza di rilievo privatistico svolta nell'appello è assorbita dalle su esposte considerazioni pubblicistiche, potendosi unicamente aggiungere che non è stato decisamente e persuasivamente smentito ovvero contestato, in fatto, che la predetta via sia l'unica che consente l'accesso al campo sportivo e che in quanto tale sia stata utilizzata da coloro che vi hanno interesse.

9. In conclusione l'appello va accolto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

10. In applicazione del principio della soccombenza, all'accoglimento dell'appello e al rigetto del ricorso di primo grado segue la condanna dell'appellato al pagamento in favore del Comune di Montazzoli delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall'articolo 26, comma 1, c.p.a., si liquidano in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 4239 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado; condanna A. A al pagamento in favore del Comune di Montazzoli delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessive euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019,

Il Presidente: TAORMINA
Il Consigliere estensore: FRIGIDA

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

 

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