Cass. civ. sez. II - Ord. 05/03/2019 n. 6359 - Area privata non soggetta a pubblico passaggio

Cass. civ. sez. II - Ord. 5 marzo 2019, n. 6359

Area privata non soggetta a pubblico passaggio

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Lina MATERA
Rel. Consigliere: Milena FALASCHI

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Osserva in fatto e in diritto

Ritenuto che:
- il Giudice di pace di Palermo, con sentenza n. 6191 del 2010, decidendo sull'opposizione proposta da A. A. avverso il verbale di contestazione, notificato in data 09.05.2009, elevato ai sensi degli artt. 180 e 181 codice della strada per versare in stato di abbandono il veicolo di proprietà, la respingeva;
- sul gravame interposto dal A. A., il Tribunale di Palermo, nella resistenza dell'appellato, respingeva l'impugnazione osservando preliminarmente che la sussistenza dello stato di abbandono non poteva essere esaminata per non essere stato impugnato il relativo e distinto verbale; nel merito, l'allegata natura privata della strada nella quale il mezzo era parcheggiato non valeva ad escludere i presupposti della violazione contestata;
- per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Palermo ricorre il A. A. sulla base di quattro motivi;
- il Comune intimato resiste con controricorso.

Atteso che:
- con il primo ed il secondo motivo di ricorso il A. A. denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, oltre a violazione e falsa applicazione del D.M. n. 460 del 1999, dell'art. 1 legge n. 990 del 1969, dell'art. 2, comma 2 Regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 1969, degli artt. 180 e 181 D.Lgs. n. 285 del 1992, degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 24, comma 2 e 101 Cost., per avere la corte di merito omesso ogni pronuncia sullo stato di abbandono del mezzo, contestato fin dal primo atto introduttivo dell'opposizione, o comunque non valutato idoneamente gli elementi a sostegno e tutte le prove, tra cui la sentenza del Giudice di pace n. 616 del 2012, il certificato del Comune di Palermo prodotto il 17.02.2010 e la perizia depositata il 2.10.2010 circa le condizioni del veicolo in questione.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., per non avere il giudice del merito tenuto conto della sentenza definitiva (per mancata impugnazione) n. 616/2012 del Giudice di pace di Palermo, pronunciata fra le medesime parti, relativa ad identica causa petendi, favorevole al ricorrente.

Infine, con il quarto mezzo è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 2 D.Lgs. n. 285 del 1992, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 24, comma 2 e 101 Cost., assumendo il ricorrente essere generiche le argomentazioni del giudice di appello quanto alla ritenuta presunzione di uso pubblico dell'area de qua, nonostante la presenza di cartelli recanti l'indicazione "proprietà privata".

Per priorità logica deve essere esaminato anzitutto il terzo motivo che censura l'accertamento della sentenza impugnata in punto di verifica della natura della strada in cui si trovava il veicolo di proprietà del A. A., che si assume già effettuato con sentenza passata in giudicato.

I seguenti principi di diritto concorrono ad orientare lo scrutinio di questa Corte, tutti attinenti alla materia del giudicato esterno.

In primo luogo e sotto il profilo della individuazione di detto giudicato, va ribadito che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (tra le altre, Cass. Sez. Un. 16 giugno 2006 n. 13916; Cass. 12 aprile 2010 n. 8650; Cass. 9 dicembre 2016 n. 25269).

Ne consegue che la formazione del giudicato esterno sul "punto fondamentale comune ad entrambe le cause" prescinde dalla proposizione di una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale (peraltro, dovendosi trattare di pregiudiziale in senso tecnico e non già soltanto in senso logico-giuridico: Cass. 6 marzo 2001 n. 3248) con efficacia di giudicato.

Va, inoltre, osservato che, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa che è consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (Cass. 8 maggio 2009 n. 10623; Cass. 19 novembre 2010 n. 23515).

Ciò posto, quanto al profilo del rilievo del giudicato esterno nel giudizio di cassazione, esso, al pari del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso.

La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall'art. 384 c.p.c., comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni (Cass., sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., 23 dicembre 2010, n. 26041; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534).

Ne consegue, quindi, che l'utile deducibilità nel giudizio di cassazione (nelle forme di rito) di un giudicato esterno formatosi successivamente alla decisione impugnata non è impedita dalla deduzione nella fase di merito di un precedente giudicato esterno su cui sia intervenuta pronuncia (negatoria di detto giudicato) impugnata in sede di legittimità.

Nella specie, peraltro, la sentenza invocata del Giudice di pace n. 616 del 2012 risulta prodotta già nelle fasi di merito.

Tanto chiarito, è dirimente, altresì, il rilievo che non è contestato dal Comune di Palermo che la predetta sentenza del giudice di pace sia passata in giudicato, circostanza che può ritenersi pacificamente acquisita agli atti pure in mancanza di attestazione di mancata impugnazione, per essere stata pronunciata in data 28 marzo 2012 (come da data di deposito annotata dalla cancelleria), per cui il termine di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis, di cui alla modifica recata dalla legge n. 69 del 2009, era semestrale.

Orbene, l'anzidetta sentenza del Giudice di pace di Palermo (e quanto di seguito riportato si evince in modo del tutto evidente dal corpo motivazionale della stessa pronuncia n. 616/2012, ivi essendo riferite chiaramente le stesse posizioni processuali delle parti interessate) e la sentenza impugnata in questa sede hanno avuto riguardo:

1) al verbale di contestazione della Polizia Municipale di Palermo, notificato in data 25.09.2011, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 409,76 per avere A. A., in qualità di proprietario della medesima autovettura, XXX targata aa000bb, violato l'art. 180, comma VIII del codice della strada non esibendo presso il Comando la copertura assicurativa del mezzo entro il termine assegnato;

2) alla questione della violazione che era stata contestata in quanto il veicolo si trovava su strada aperta al pubblico;

3) allo stesso "fatto" presupposto per quanto concerne la condizione (stato di abbandono o meno) del mezzo in ordine al quale sono state emesse entrambe le contravvenzioni.

In quel contesto, la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 616/2012 ha accertato, con efficacia di giudicato esterno, che:

a) l'accesso al civico n. 00 di via KKK - il quale corrisponde all'appezzamento di terreno di proprietà esclusiva del A. A., particella n. ZZ del foglio JJ, al pari delle particelle limitrofe nn. FF, HH e NN - corrisponde ad un'area privata, giacché i soggetti che lo utilizzano si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene, trattandosi dei proprietari di determinati immobili, in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, mentre per essere ritenuto di uso pubblico occorre un uso "di una collettività indeterminata di soggetti, considerati quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale";

b) né può valere "il principio della presunzione di uso pubblico, che sussiste soltanto quando il tratto di strada colleghi due strade pubbliche", trattandosi di strada "priva di marciapiede e, pertanto, non destinata alla circolazione dei pedoni e che, precipuamente, è a vicolo cieco".

Ne consegue che essendo rimasta accertata la natura privata dell'area in cui si trovava parcheggiata l'autovettura in contestazione, nessuna contravvenzione poteva essere elevata per mancanza del presupposto della violazione medesima. Deve pertanto trovare accoglimento la censura del ricorrente, assorbite le altre doglianze che sono subordinate all'accertamento de quo, con annullamento della sentenza impugnata, il cui dispositivo, come detto, è difforme al dictum dell'anzidetto giudicato esterno.

Risultato fondato il ricorso, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione proposta e l'annullamento del verbale di contestazione della violazione, con condanna della parte controricorrente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
- cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l'opposizione con annullamento del verbale di contestazione della violazione;
- condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali dell'intero giudizio in favore del ricorrente che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 500,00, di cui euro 220,00 per diritti, euro 180,00 per onorari euro 100,00 per esborsi; per il giudizio di appello, in complessive euro 600,00, di cui euro 100,00 per esborsi; per il giudizio di legittimità in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi; oltre - per tutte le fasi - alle spese forfettarie nella misure del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2018.

Il Presidente: MATERA
Il Consigliere estensore: FALASCHI

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2019.

 

Tags: area privata ad uso pubblico

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