Cass. civ. sez. II - Ord. 28/02/2019 n. 6019 - Destinazione ed uso delle macchine operatrici
Cass. civ. sez. II - Ord. 28/02/2019 n. 6019
Destinazione ed uso delle macchine operatrici
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Vincenzo CORRENTI
Rel. Consigliere: Elisa PICARONI
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Trieste, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2015 e notificata il 16 dicembre 2015, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Trieste avverso la sentenza del Giudice di pace di Trieste n. 749 del 2013, e nei confronti di Impresa Xxxxxxx di A. A. e della Provincia di Trieste, e per l'effetto ha rigettato l'opposizione di Impresa Xxxxxxx al verbale di accertamento della violazione dell'art. 82, commi 8 e 10, cod. strada, elevato dalla Polizia municipale di Trieste a carico del conducente della macchina operatrice di proprietà ImpresaXxxxxxx, che trasportava materiale destinato ad un cantiere edile.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Impresa Xxxxxxx di A. A., sulla base di due motivi, ai quali hanno resistito, con separati atti di controricorso, il Comune di Trieste e la Provincia di Trieste. Con atto notificato l'11 agosto 2017 e depositato il 14 agosto 2017, si è costituita la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, succeduta alla Provincia.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza, in riferimento all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
2. La doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
La ricorrente non trascrive il contenuto integrale dell'atto d'appello né quello della sentenza di primo grado, dal cui raffronto soltanto sarebbe stato possibile esercitare il sindacato richiesto.
La denuncia di error in procedendo, rispetto alla quale questa Corte è giudice del fatto processuale e può accedere agli atti, non solleva la parte ricorrente dall'onere di specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (ex plurimis, Cass. 13/05/2016, n. 9888).
3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 58 cod. strada, sull'assunto che il veicolo di proprietà della ricorrente, contravvenzionato mentre percorreva la Strada del Friuli con un carico di circa 130 mq. di pannelli bugnati per riscaldamento a pavimento, circolasse in conformità alla previsione della richiamata norma, la quale consente l'impiego su strada delle macchine operatrici.
3.1. Il motivo è infondato.
L'art. 58, comma 1, cod. strada, prevede: "Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.".
Il comma 2 dello stesso art. 58, prevede: "Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.".
3.2. Nella fattispecie, dopo aver accertato che la macchina operatrice di proprietà della ricorrente, abilitata dal certificato di circolazione ai "lavori edili stradali", circolava per lo spostamento di cose non connesse con il ciclo operativo della macchina stessa - da intendersi nel senso indicato nella carta di circolazione, dei lavori edili stradali - correttamente il Tribunale ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 82, comma 8, cod. strada, che sanziona chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna di Impresa Xxxxxxx al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Trieste e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che liquida per ciascuna parte controricorrente in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2018.
Il Presidente: CORRENTI
Il Consigliere estensore: PICARONI
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019.
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