Cass. pen. Sez. III - Sent. 30/09/2019 n. 39952 - Rifiuti. Nozione di produttore del rifiuto
Cass. pen. Sez. III - Sent. 30 settembre 2019 n. 39952
L’art. 1 della legge n. 125 del 2015 – che ha esteso la nozione di “produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006 anche al produttore “giuridico” e non solo materiale del residuo da destinare allo smaltimento – non ha modificato il quadro delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel traffico illecito.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 17 luglio 2017, la Corte d’appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 6 marzo 2015 dal Gup del Tribunale di Messina all’esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato l’imputato odierno ricorrente, anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, per i reati di cui: 1) all’art. 416 cod. pen. per essersi associato con altri soggetti allo scopo di commettere delitti concernenti il traffico illecito di rifiuti speciali; 2) agli artt. 110 cod. pen. e 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 perché, in concorso con altri soggetti, al fine di conseguire un profitto consistito nel non dover sopportare i costi dovuti al corretto smaltimento dei rifiuti, aveva abusivamente gestito ed occultato ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, per un traffico complessivo di oltre kg 2.253.000,00 di rifiuti costituiti da materiale abrasivo di scarto prodotto dall’attività di sverniciatura delle navi; 3) agli artt. 110 e 434 cod. pen. perché, in concorso con altre persone e con le condotte descritte ai capi precedenti, aveva commesso fatti diretti a cagionare un disastro ambientale con pericolo per la pubblicità incolumità, avendo immesso nell’ambiente i predetti rifiuti, in parte sotterrati in aree attigue a torrenti; 4) agli artt. 110, 81 cod. pen. e 256, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva raccolto, trasportato e smaltito illecitamente il materiale abrasivo di scarto prodotto dai lavori di sabbiatura delle carene delle navi effettuati nel cantiere della Palumbo s.p.a; 5) agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 6, lettere a) e b), del d.l. n. 172 del 2008 per avere, in concorso con altri soggetti e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, depositato in tempi diversi il materiale di scarto predetto in siti non autorizzati. Con la stessa sentenza è stata anche affermata la responsabilità della Petrol Lavori s.r.l. per l’illecito ammnistrativo di cui agli artt. 24-ter, comma 2, e 25-undecies del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione ai reati dei capi 1), 2), 5), commessi a suo vantaggio da Radin e altri. La Corte d’appello di Messina, per quanto qui rileva, ha dichiarato estinto il reato di cui al capo 4) per intervenuta prescrizione e ha rimodulato in diminuzione la pena applicata all’imputato.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine agli artt. 125, 246, cod. proc. pen. e 223, disp. att. cod. proc. pen. La Corte d’appello avrebbe illegittimamente ritenuto utilizzabili le prove acquisite con l’accertamento tecnico eseguito sui rifiuti rinvenuti, senza tenere in considerazione le pronunce di una parte della giurisprudenza secondo cui, in caso di accertamenti tecnici irripetibili, dall’omesso avviso all’interessato discende l’assoluta inutilizzabilità dei risultati delle analisi in sede penale, non ovviabile neppure raccogliendo in dibattimento la testimonianza del consulente tecnico incaricato di eseguirle. A tale proposito, secondo la difesa, non assumerebbe alcun rilievo il fatto che, al momento dell’accertamento tecnico, l’imputato non era iscritto nel registro degli indagati. Anzi, proprio la tardiva iscrizione sarebbe illegittima perché la procura era venuta a conoscenza delle fatture indirizzate alla Petrol Lavori s.r.l. e alla Petrol lavori sud s.r.l. già il 20 aprile 2011 e quindi già allora, o tutto al più il 24 giugno 2011 (data in cui i controlli avevano accertato che la società del Radin era sprovvista di formulari per lo smaltimento del grit esausto) avrebbe dovuto procedere all’iscrizione dell’attuale ricorrente nel registro degli indagati, così da potergli notificare l’avviso relativo all’accertamento tecnico irripetibile.
2.2. – Con un secondo motivo di ricorso, si censura il vizio assoluto di motivazione perché la Corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado (che, oltretutto, richiamava a sua volta le conclusioni dei giudici cautelari) senza rispondere compiutamente alle doglianze sollevata dalla difesa con l’atto di appello.
2.3. – Con un terzo motivo di ricorso si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti pericolosi e alla partecipazione dell’imputato alla stessa. Si sostiene che i giudici di merito non avrebbero speso alcuna argomentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti minimi dell’associazione contestata e, soprattutto, non avrebbero spiegato le ragioni sulla base delle quali escludere la sussistenza di un mero concorso di persone. Secondo la difesa, mancherebbe qualsivoglia argomentazione in ordine alla ritenuta presenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente e comunque stabile, nonché all’indeterminatezza del programma criminoso e all’esistenza di una struttura organizzata, sia pure minima, idonea alla realizzazione degli obiettivi criminosi proposti. In particolare, secondo le prospettazioni difensive, il vincolo di scopo attribuito agli indagati si sarebbe tradotto nella commissione non di una pluralità di delitti, ma del solo reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 che già richiede, come elemento costitutivo, lo svolgimento di “attività continuative ed organizzate”. Dunque, in assenza della prova in ordine al requisito della “stabile organizzazione” non potrebbe ritenersi dimostrata l’esistenza dell’associazione per delinquere. Parimenti, i giudici di merito non avrebbero argomentato in ordine all’assenza di contatti tra il Radin e gli altri sodali e, soprattutto, rispetto alla consapevolezza dell’imputato di partecipare all’associazione. Sarebbe illogico il ragionamento dei giudici del gravame secondo cui la prova del pactum sceleris sarebbe desumibile dall’acquisto del grit da parte della Petrol lavori s.r.l., perché, se vi fosse stato un accordo criminale, il Radin non si sarebbe fatto consegnare il grit presso il cantiere navale dei Palumbo, ma l’avrebbe prelevato direttamente in fabbrica, senza lasciare alcuna tracciabilità. Allo stesso modo, la Corte territoriale, nell’affermare che i rifiuti rimanevano nella disponibilità della Petrol Lavori, avrebbe operato travisamento dei fatti, perché dal contratto sottoscritto tra la predetta società e la Palumbo s.p.a., si evincerebbe chiaramente che la disponibilità e quindi il possesso dei rifiuti prodotti dalla società del Radin rimaneva in capo ai Palumbo che ne dovevano curare lo smaltimento. Tale circostanza sarebbe, altresì, confermata da plurime testimonianze, illegittimamente tralasciate dai giudici del gravame, che avevano dimostrato che il compito della Petrol Lavori s.r.l. si esauriva con la raccolta del grit esausto all’interno dei cassoni di proprietà della Palumbo e che nessun operaio del Radin, contrariamente operai della Stabia Yachting & Coating s.r.l., aveva mai contribuito a mischiare il rifiuto e aiutato la ditta incaricata dalla Palumbo a trasportare i rifiuti nelle discariche abusive. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe erroneamente attribuito anche a Radin le condotte contestate, sulla base del mero assunto secondo cui, senza la compiacenza dello stesso, non sarebbe stato possibile impostare un meccanismo ben congegnato al fine di risparmiare sugli oneri dello smaltimento dei rifiuti. Al contrario, secondo le prospettazioni difensive, proprio gli atti richiamati dai giudici del gravame dimostrerebbero l’assenza di qualsiasi intento criminale da parte dell’imputato. Infatti, dal contratto stipulato con la Palumbo, si evincerebbe chiaramente che le parti avevano distinto gli oneri a proprio carico in maniera del tutto lecita e trasparente: in particolare, la Petrol lavori s.r.l. si impegnava ad acquistare il grit per smerigliare le navi del cantiere della Palumbo s.p.a che, a sua volta, si impegnava a smaltire il grit esaurito, senza alcun intervento in tal senso da parte della Petrol Lavori la cui attività si fermava al raccoglimento del materiale all’interno dei cassoni. Del resto, proprio la stipula del contratto avrebbe dovuto persuadere i giudici del merito della liceità della condotta di Radin che, se avesse voluto aderire al piano criminale di cui si discute, non avrebbe certo prodotto la prova cartacea di un patto illecito. La Corte d’appello avrebbe, altresì, dovuto considerare che il Radin non conosceva nessuno dei compartecipi tranne i Palumbo, mentre avrebbe ambiguamente affermato che la condotta dell’imputato non si sarebbe tradotta nella “mera omissione dei controlli”, così suggerendo l’avvenuta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Nel caso di specie, pertanto, secondo le prospettazioni difensive, mancherebbe la prova certa del pactum sceleris alla realizzazione dei reati fine tra il Radin, i Palumbo e gli altri associati. Le sentenze di merito, pertanto, avrebbero illegittimamente ritenuto in re ipsa, cioè nella circostanza che la Palumbo s.p.a non aveva smaltito lecitamente i rifiuti, la prova dell’accordo intercorrente tra il Radin e i Palumbo.
2.4. – In quarto luogo, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006. La Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato l’art. 188 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, utilizzando la congiunzione disgiuntiva “o” con riferimento alle figure del produttore inziale e del detentore dei rifiuti, intende individuare un soggetto specifico che prenda in carico il bene giuridico tutelato e garantisca, a costo della propria responsabilità, anche l’altrui condotta, conservando la responsabilità per l’intera catena di trattamento. La Corte d’appello avrebbe dunque errato nel sommare la responsabilità del produttore iniziale e dell’altro detentore dei rifiuti, nonché quella degli altri soggetti indicati nella norma, così operando un’analogia in malam partem e violando il principio di cui all’art. 27 Cost. A tale proposito, la Corte d’appello avrebbe, altresì, dovuto considerare la modifica introdotta dal d.l. n. 92 del 2015 che ha riformulato l’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 identificando, alla lettera f), come “produttore dei rifiuti” non solo il soggetto che materialmente produce i rifiuti medesimi, ma anche quello a cui tale produzione risulti giuridicamente riconducibile. Il legislatore, pertanto, avrebbe recepito la corrente giurisprudenziale che estendeva il concetto di produttore al committente dei lavori effettuati dal produttore effettivo dei rifiuti, in questo caso la Palumbo s.p.a. Ad ogni modo, per il ricorrente, seppure si volesse ritenere la Petrol lavori s.r.l. e non la Palumbo quale “produttore dei rifiuti”, non potrebbe negarsi che la Palumbo, comunque, ne era detentore. Infatti, sulla base dell’art. 183, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006 è detentore il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso. E nel caso di specie, proprio gli accordi intercorrenti tra la Palumbo e la Petrol dimostrerebbero che solo la prima aveva l’effettiva disponibilità dei rifiuti prodotti dall’attività di sabbiatura della seconda: la Petrol Lavori s.r.l., infatti, si limitava a raccogliere il grit esausto nei cassoni del cantiere perché solo la Palumbo s.p.a., come da contratto, si occupava dello smaltimento dei medesimi. L’accordo in questione, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del gravame, non presenterebbe alcun profilo di illiceità perché – come dimostrato dall’allegazione di alcuni contratti con Fincantieri – sarebbe prassi diffusa per gli appaltatori del settore (dopo il 2015 addirittura obbligatoria per i contratti conclusi con Fincantieri) quella di subappaltare lo smaltimento dei rifiuti rimanendo comunque produttore giuridico degli stessi e quindi responsabile della gestione. Perciò, se si esclude l’anomalia del contratto intercorrente tra le due società, la contestata gestione di rifiuti non potrebbe essere in alcun modo imputabile alla Petrol Lavori, ma soltanto alla ditta che si era occupata della fase operativa, tanto più considerando che nessun incaricato della Petrol aveva partecipato alla gestione, alla miscelazione o al trasporto dei rifiuti. La Petrol, invero, si sarebbe occupata esclusivamente dell’attività di sabbiatura e del raccoglimento dei grit esaurito nei cassoni del cantiere, ponendo così in essere una condotta assolutamente antecedente rispetto alla gestione dei rifiuti che, secondo quanto disposto dall’art. 183, lettera n), del d.lgs. n. 152 del 2006, inizia con la raccolta e prosegue con il trasporto, il recupero e lo smaltimento. Sarebbe, altresì, illogica l’argomentazione della Corte d’appello in ordine all’irrilevanza dei costi di gestione, perché la Petrol – come emergerebbe dal contratto stipulato con i Palumbo – non doveva sostenere gli oneri dello smaltimento e, dunque, non avrebbe beneficiato di alcun risparmio di spesa tale da integrare un ingiusto profitto. Del resto, l’estraneità di Radin al traffico di rifiuti sarebbe confermata dalle plurime testimonianze secondo cui gli operai della Petrol s.r.l., a differenza di quelli della ditta ad essa subentrata nel 2011, non avevano mai partecipato all’attività di miscelazione o di trasporto del grit esausto. Parimenti illogica sarebbe, a parere della difesa, la conclusione della Corte d’appello secondo cui Radin aveva aderito all’accordo criminoso per non perdere commesse particolarmente remunerative. A tale proposito, si rileva che la società dell’imputato aveva una capacità economica tale da non necessitare delle commissioni della Palumbo e, soprattutto, che le due società avevano stipulato un contratto “a misura” che non garantiva una specifica cifra d’appalto, ma prevedeva un corrispettivo per ogni lavoro di carenaggio effettivamente realizzato. La sentenza della Corte d’appello sarebbe dunque fondata su ragionamenti presuntivi, anche per l’impossibilità di identificare specificamente la quantità di rifiuti attribuibili a Radin, che aveva lavorato nei cantieri della Palumbo s.p.a dal 2008 al 2012, e quindi tre anni in meno rispetto al periodo in cui erano stati illecitamente gestiti i rifiuti di cui in imputazione (2006-2012). Pertanto, difetterebbe la prova della sussistenza del requisito dell’“ingente quantità”, elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006.
2.5. – Con un ulteriore motivo di ricorso, si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 434 cod. pen., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe operato l’illogico ragionamento secondo cui, siccome era certo che al momento in cui operava il Donnarumma i rifiuti di grit esausto venivano miscelati con materiale edile, automaticamente tale modus operandi sarebbe stato posto in essere anche quando operava il Radin. I giudici del gravame avrebbero, altresì, omesso di considerare che, dagli esami dell’Arpa di Messina del primo agosto 2011, era emerso che i rifiuti smaltiti non erano pericolosi e che la concentrazione di metalli pesanti era nulla in superficie, salvo poi crescere con i prelievi in profondità. I rifiuti di cui si discute, pertanto, non erano idonei a ledere l’incolumità pubblica, né sarebbe sussistente alcuna prova di tale lesione.
2.6. – Con un ulteriore motivo di ricorso si censura la violazione di legge in ordine alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a) e b), del d.lgs. n. 152 del 2006 per intervenuta prescrizione. Secondo la difesa, la Corte d’appello, in forza delle considerazioni già svolte, avrebbe dovuto assolvere il ricorrente ex art. 129, cod. proc. pen. e, in ogni caso avrebbe dovuto ritenere la fattispecie in esame assorbita dal reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, configurando le due fattispecie un reato complesso ex art. 84 cod. pen.
2.7. – Si censurano, poi, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e d), del d.l n. 172 del 2008. A tale proposito si richiamano le argomentazioni già sviluppate nei motivi precedenti.
2.8. – Infine, si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello avrebbe considerato esclusivamente la gravità dei fatti contestati, senza chiarire quali fossero gli aspetti soggettivi (in particolare l’intensità del dolo) ritenuti idonei ad escludere il riconoscimento del predetto beneficio, tanto più considerando che l’imputato non aveva materialmente provveduto all’illecito smaltimento. Parimenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto determinare la pena base nel minimo edittale e, conseguentemente, aumentare la pena per i reati posti in continuazione nella minima misura possibile.
3. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, anche la Petrol Lavori s.p.a., chiedendone l’annullamento.
3.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 24 ter, comma 2, e 25 undecies del d.lgs. n. 231 del 2001, 416 cod. pen. e 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’ente per i reati contestati, sull’assunto che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine all’imprescindibile requisito della commissione dei reati nell’interesse dell’ente ed avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i reati-presupposto contestati. In particolare, per quanto attiene al reato di cui all’art. 416 cod. pen., mancherebbe qualsivoglia motivazione in ordine all’effettiva sussistenza di un’organizzazione criminale e alla partecipazione di Radin alla stessa. Infatti, secondo le prospettazioni difensive, seppure si volesse ammettere che Radin si era accordato con i Palumbo affinché questi ultimi smaltissero il Grit come preferivano, non vi sarebbe alcuna prova in ordine alla sussistenza di una vera e propria associazione criminale, né dell’elemento soggettivo e dell’affectio societatis che legava Radin al sodalizio. Non sarebbe provata, in particolare, l’esistenza di una struttura organizzata i cui sodali avevano contratto un accordo non occasionale per la realizzazione di una pluralità indeterminata di reati. La mera commissione dei reati-fine, infatti, non potrebbe ritenersi prova sufficiente della sussistenza dell’associazione. Analoghe considerazioni sono svolte in ordine al reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, secondo la difesa, Radin non avrebbe tratto un ingiusto profitto dall’attività di sabbiatura posta in essere, neppure in termini di risparmio di spesa, ma avrebbe percepito esclusivamente il corrispettivo del lavoro svolto. Ciò, sarebbe altresì dimostrato dal contratto intercorrente tra la Palumbo s.p.a. e la Petrol lavori s.r.l. e in particolare dalla correzione fatta “a penna” secondo cui gli oneri di smaltimento rimanevano a carico della prima società che, pertanto, doveva qualificarsi come detentore dei rifiuti e produttore giuridico degli stessi, e, conseguentemente, era l’unica responsabile della gestione corretta dello smaltimento. Ad ogni modo – prosegue la difesa – anche se fosse provata la responsabilità di Radin in ordine ad uno dei reati-presupposto, difetterebbe comunque la prova della commissione del reato nell’interesse dell’ente e del vantaggio percepito dallo stesso.
3.2. – In secondo luogo, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2001, sul rilievo che i giudici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere la società responsabile dell’illecito amministrativo anche per il reato di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), b) e d) del d.l. n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, perché la fattispecie non rientrerebbe tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti.
3.3. – Con un terzo motivo di ricorso, si censura il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della sanzione applicata all’ente. In particolare, i giudici di secondo grado non avrebbero speso alcuna argomentazione in ordine alla predetta quantificazione, essendosi limitati a richiamare apoditticamente la motivazione del primo giudice (che, a sua volta, non aveva specificato i criteri applicati) e ad evidenziare la gravità dei fatti di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso proposto nell’interesse di Radin è solo parzialmente fondato.
4.1. – Il primo motivo – con cui si censura l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili condotti sui rifiuti rinvenuti – è manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha correttamente rilevato che la mancanza dell’avviso dell’esito delle analisi eseguite su campioni non integra gli estremi dell’inutilizzabilità patologica deducibile nel giudizio abbreviato (ex plurimis, Sez. 3, n. 6762 del 12/01/2012). Né, certamente, possono censurarsi le tempistiche dell’avvenuta iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati. Tale attività, infatti, si fonda sulle autonome valutazioni del pubblico ministero e non può ricondursi a date o momenti asseritamente e genericamente ritenuti della difesa come sintomatici del coinvolgimento dell’imputato nella commissione dei reati contestati. In ogni caso, la Corte d’appello ha fornito, sul punto, una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove ha evidenziato che il momento in cui è emerso l’acquisto del grit da parte della Petrol Lavori non è di per sé dirimente ai fini dell’iscrizione dell’imputato nel registro degli indagati.
4.2. – Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio assoluto di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità. Il ricorrente, infatti, si limita a censurare l’argomentazione della Corte d’appello senza evidenziare quali sono le puntuali doglianze rimaste prive di risposta da parte dei giudici del gravame e, soprattutto, le ragioni della decisività delle omissioni nella ritenuta responsabilità dell’imputato. Deve quindi ricordarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si colloca il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex plurimis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013; Sez. n. 13951 del 05/02/2014); con la conseguenza che, laddove i motivi di ricorso si limitino a ricalcare le censure già motivatamente disattese in secondo grado, queste dovranno essere ritenuti inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione nel merito, preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Sez. 3, n. 30464 del 18/03/2015). Il principio in questione assume prevalente rilevanza laddove la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitino a riproporre questioni già esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per relationem alla sentenza di questi, perché, in tal caso, l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale che diventa patologica solo quando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in sede di appello, che vanno chiaramente allegate (ex multis Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014).
Nel caso di specie, per le ragioni che verranno esposte nei punti seguenti, deve escludersi che la Corte d’appello abbia apoditticamente richiamato la motivazione del primo giudice, senza confrontarsi espressamente con le doglianze sollevate dalla difesa. Al contrario, i giudici del gravame hanno approfonditamente valutato gli elementi di censura e hanno fornito puntuale argomentazione in ordine ai profili dirimenti per la valutazione della responsabilità dell’imputato.
4.3. – Il motivo di ricorso sub 2.3. – con cui si censura la ritenuta sussistenza dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e alla partecipazione di Radin alla stessa – è infondato. Sul punto, infatti, la Corte d’appello ha fornito una motivazione corretta ed approfondita, insuscettibile di cedere di fronte ai rilievi critici evidenziati dalla difesa.
Come correttamente evidenziato dai giudici del gravame, i fratelli Palumbo avevano elaborato un sistema consolidato e ben articolato per smaltire illecitamente, a costi estremamente ridotti, i rifiuti prodotti nell’attività di cantiere del Porto di Messina. A tale fine, si erano serviti di soggetti che acquistavano fittiziamente, per proprio conto, il grit da reimpiegare nel cantiere (primi tra tutti la Petrol Lavori s.r.l. e la Petrol Lavori Sud s.r.l.), di operai che provvedevano alla miscelazione del grit esausto con materiale di scarto edile (soprattutto gli operati della Stabia Yachting e Coating s.r.l), e di soggetti che, previa compilazione di formulari che falsificavano la composizione del materiale, provvedevano al trasporto e all’occultamento illecito dei rifiuti ottenuti con la miscelazione (gli autisti ed operari della Futura Sud s.r.l., facente capo a Diego De Domenico). Non può dunque dubitarsi dell’esistenza di una struttura organizzata, ben articolata e destinata ad operare con continuità in un ampio arco temporale, all’interno della quale i diversi sodali ricoprivano un ruolo specifico. Parimenti, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, è certo che Radin era partecipe dell’associazione medesima. Infatti, i plurimi elementi a discarico segnalati dalla difesa cedono di fronte al dato dirimente – correttamente valorizzato dai giudici del gravame – che non lascia dubbi in ordine alla propria adesione al piano criminale elaborato dai Palumbo: l’acquisito del grit da reimpiegare nel cantiere di Messina per conto degli stessi. È pacifico, infatti, che la Petrol Lavori s.r.l e la Petrol Lavori Sud s.r.l. – come emerge dalle fatture allegate agli atti – erano destinatarie di ingenti quantitativi di grit (kg 3.185.050) che venivano consegnati direttamente nei cantieri della Palumbo s.p.a. Il grit in questione, utilizzato per le attività di sabbiatura delle navi, doveva essere smaltito secondo le modalità previste dalla legge, ma nei formulari rinvenuti dalla procura non v’è traccia di tali modalità di smaltimento. I Palumbo, pertanto, facevano acquistare il grit ai propri collaboratori per rendere complesso l’accertamento (condotto tramite controlli incrociati tra l’acquisto del materiale e le modalità di corretto smaltimento) del traffico illecito dei rifiuti prodotti nel cantiere. È chiaro, pertanto, che Radin aveva aderito, con decisivo contributo, al piano criminale dei Palumbo: infatti, senza l’acquisito del grit da parte della società appaltatrice non sarebbe stato possibile porre in essere le richiamate attività criminali per un così lungo periodo di tempo. Né può accogliersi la tesi del ricorrente secondo cui il grit acquistato era destinato ad essere impiegato dalla Petrol Lavori s.r.l. in altri cantieri sparsi in tutto il territorio nazionale: come correttamente evidenziato dai giudici del gravame, sarebbe stato altamente illogico richiedere a Messina la consegna del materiale destinato ad altre lavorazioni e, comunque, non c’è alcuna prova documentale dell’avvenuto spostamento del grit presso altri cantieri. La predetta ricostruzione è, altresì, confermata proprio dal contratto stipulato tra la Palumbo s.p.a e la Petrol Lavori s.r.l. perché se – come sostenuto dal ricorrente – fosse stato vero che la Petrol doveva occuparsi esclusivamente delle attività di sabbiatura mentre la Palumbo manteneva gli oneri di smaltimento del materiale di scarto prodotto dalla richiamata attività, si sarebbe dovuta riscontrare traccia delle corrette modalità di smaltimento. Perciò, l’assenza di qualsivoglia certificazione in tal senso dimostra che, oltre al contratto scritto, vi era un accordo criminale tra le due società, finalizzato ad occultare le illecite modalità di smaltimento del materiale prodotto, attraverso la riconducibilità del grit acquistato a soggetti diversi rispetto a quello tenuto allo smaltimento; accordo la cui forza e ampiezza configurano i presupposti della stabile organizzazione e dell’affectio societatis in capo ai soggetti implicati. In tale quadro, la marginalità del collegamento di Latina nella vicenda spettatori face risulta veramente asserita, perché basata sull’inverosimile circostanza che l’imputato sarebbe si sarebbe limitato ad omettere controlli Sulla qualità del materiale modalità del suo smaltimento, mentre-In forza di quanto già osservato-risulta che egli era implicato nell’ambito di un’attività continuativa che si spingeva in via organizzata condivisione di ruoli. La circostanza, poi, che la cui imputata Scopelliti, condannata in primo grado, sia stata assolta in appello per non aver commesso il fatto, non fa venire meno l’associazione in questione, perché l’assoluzione della stessa si basa su considerazioni esclusivamente riferita al ruolo da questa in concreto ricoperto, nell’ambito di un’organizzazione che esisteva a prescindere dal suo apporto, ovvero sull’assenza di prova dell’effettiva esistenza di trasporti di materiale successivi all’assunzione da parte sua della carica di amministratrice della società Futura Sud s.r.l., oltre che sull’assenza di prova dell’effettivo esercizio del ruolo di amministratrice, indice della concreta possibilità che ella sia stata una semplice prestanome dei suoi congiunti Scopelliti Santi e Scopelliti Rosario.
4.4. – Infondato è, altresì, il motivo di ricorso sub 2.4., con cui si censura la ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, come correttamente argomentato dalla Corte d’appello, non può dubitarsi del coinvolgimento del Radin nel traffico illecito di rifiuti organizzato dalla Palumbo s.p.a. A tale proposito, bisogna preliminarmente rilevare che l’art. 1 della legge n. 125 del 2015 – che ha esteso la nozione di “produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006 anche al produttore “giuridico” e non solo materiale del residuo da destinare allo smaltimento – non ha modificato il quadro delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel traffico illecito di cui si discute. Infatti, la nuova disposizione, letta in combinato disposto con l’art 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo specificato la responsabilità del produttore giuridico di rifiuti – da doversi intendere quale committente dei lavori da cui deriva la produzione degli stessi – non ha certamente escluso la responsabilità del produttore materiale, ossia del soggetto che abbia, di fatto, prodotto le sostanze destinati allo smaltimento. Tale soluzione è confermata dalla giurisprudenza formatasi prima dell’introduzione del d.lgs. n. 152 del 2006, nella vigenza del d.lgs. n. 22 del 1997 – che, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge n. 125 del 2015, deve essere integralmente richiamata – secondo cui per “produttore” di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti (ex plurimis, Sez. 3, n. 24347 del 09/04/2003; Sez. 3, n. 4975 del 21/01/2000). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ben evidenziato che la Petrol lavori s.r.l. era produttore materiale dei rifiuti derivanti dall’attività di sabbiatura svolta nel cantiere navale della Palumbo s.p.a. La stessa, infatti, si occupava del carenaggio delle navi e dunque produceva i rifiuti che venivano illecitamente smaltiti. Il legale rappresentante della società, pertanto, era gravato ex art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 dell’obbligo di vigilare sul corretto smaltimento del grit esausto risultante dall’attività di sabbiatura. Perciò, a nulla rileva il fatto che il Radin si era accordato con i Palumbo affinché l’effettiva gestione dei rifiuti fosse demandata alla Palumbo s.p.a. Infatti, a prescindere dagli accordi relativi agli oneri di smaltimento – che nella prassi spesso trasferiscono all’appaltatore mere attività operative e mantengono sull’appaltante, per ragioni di politica aziendale, gli oneri materiali ed economici dello smaltimento dei rifiuti – la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 183, comma 1, lettera f), e 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, rimane congiuntamente in capo al produttore giuridico, al produttore materiale e al detentore dei rifiuti. In sintesi, il mancato trasferimento degli oneri di smaltimento nell’ambito del contratto di appalto non comporta il venir meno della responsabilità del produttore materiale dei rifiuti per le attività poste in essere dai soggetti deputati, a qualsiasi titolo, allo smaltimento medesimo. Ed è certo che l’imputato condivideva le modalità di gestione dei rifiuti da parte dei Palumbo i quali, per anni, avevano illecitamente smaltito il grit esausto miscelandolo con prodotti di scarto edile e occultandolo in zone ad alto rischio di inquinamento, dato che – come già argomentato sub 3.3. – egli era protagonista di una fase essenziale della procedura illecita condotta dalla Palumbo s.p.a., ossia dell’acquisto del grit utilizzato per la sabbiatura delle navi per conto dei Palumbo. Il profilo in questione, del resto, dimostra che la responsabilità di Radin non deve ravvisarsi soltanto nell’omissione dei controlli imposti dall’art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, ma anche dalla integrazione di una condotta specifica, finalizzata ad agevolare, con decisiva rilevanza, i concorrenti nel risparmio ottenuto dall’illecita gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di sabbiatura. Parimenti, non può dubitarsi della sussistenza del dolo specifico finalizzato all’ottenimento di un ingiusto profitto, secondo quanto evidenziato dai giudici di appello, giacché Radin aveva agito in concorso con i Palumbo al fine di ottenere una commessa altamente remunerativa che, senza dubbio, i titolari del cantiere avrebbero concesso solo ad un operatore disposto ad agevolare la continuativa attività di illecito smaltimento di rifiuti, finalizzata ad ottenere un consistente risparmio di spesa. Pertanto, non ha alcuna rilevanza il fatto che Radin percepiva un corrispettivo per la sola attività effettivamente posta in essere (la sabbiatura) e non per l’illecito smaltimento dei rifiuti, appannaggio esclusivo dei Palumbo. Ciò che rileva è che se Radin non avesse prestato il proprio decisivo contributo alla complessiva procedura illecita, i Palumbo non gli avrebbero concesso in appalto l’attività di sabbiatura, foriera di notevole profitto. Infine – come correttamente osservato dalla Corte d’appello – il quantitativo di rifiuti illecitamente smaltiti risulta sicuramente ingente. Infatti, a nulla rileva che la Petrol lavori s.r.l. aveva svolto la propria attività nel cantiere dei Palumbo per un periodo più breve rispetto a quello di complessivo svolgimento dell’attività finalizzata al traffico illecito perché il quantitativo di grit consegnato specificatamente alla Petrol lavori s.r.l., pari complessivamente a kg 2.877.050, integra già di per sé un quantitativo ingente anche se diluito in un arco temporale di diversi anni. Bisogna, infatti, ricordare il principio – richiamato anche dalla Corte d’appello – secondo cui l’ingente quantitativo di rifiuti necessario per configurare il reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle azioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate possono essere qualificate come di modesta entità (ex plurimis, Sez. 3, 96450 del 11/10/2016; Sez. 3, n. 12433 del 15/11/2005).
4.5. – Infondato è anche il motivo sub 2.5., con cui si censurano il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 434 cod. pen. A tale proposito, si ritiene corretta e debitamente approfondita l’argomentazione della Corte d’appello che ha richiamato la relazione redatta dalla responsabile dell’Arpa di Messina, dalla quale – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – emerge che il campione di grit esausto prelevato nel cantiere in occasione del sopraluogo del 22 maggio 2012 presentava elevati valori di concentrazione di sostanze contaminanti e pericolose. A ciò, si aggiunga che il materiale di scarto era stato sotterrato con continuità e per diversi anni in prossimità di falde acquifere e, conseguentemente, aveva comportato una potenziale contaminazione diffusa, con gravissimo pericolo di inquinamento e lesione della pubblica incolumità. Perciò, in considerazione del principio secondo cui integra il c.d. “disastro innominato” di cui all’art. 434 cod. pen., non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l’evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo pluriennale (ex plurimis, Sez. 3, n. 2209 del 10/01/2018; Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014), l’imputato è stato correttamente ritenuto responsabile per il reato contestato. Infatti – come già ricordato sub 3.4 – Radin – in qualità di produttore materiale dei rifiuti derivanti dall’attività di sabbiatura posta in essere nei cantieri del Palumbo – era corresponsabile di tutta la procedura di smaltimento, culminata nell’illecito sversamento del grit esausto, miscelato a materia di scarto edile, in prossimità di falde acquifere e, conseguentemente, nell’integrazione del reato di cui all’art. 434 cod. pen.
4.6. – Il motivo sub 2.6. è inammissibile, per genericità, perché basato sull’indimostrato assunto che il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006 abbia ad oggetto la medesima condotta di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006. Al contrario, dal capo di imputazione sembra emergere che le due contestazioni si riferiscano alla gestione di rifiuti aventi codici diversi e riferiti ad attività autonome. Sarebbe stato, perciò, necessario svolgere un’apposita verifica volta a valutare le specifiche caratteristiche dell’attività contestata al capo 4) e dunque l’opportunità di ritenerla assorbita nel traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, ma, proprio l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), preclude la possibilità di svolgere qualsiasi valutazione in tal senso. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo 4), non ritenendolo ricompreso nel traffico illecito.
4.7. Il motivo di ricorso sub 2.7. – con cui si censura la ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 6, lettere a) e b), del d.l. n. 172 del 2008 per avere, in concorso con altri soggetti e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, depositato in tempi diversi il materiale di scarto predetto in siti non autorizzati (capo 5 dell’imputazione) – è anch’esso infondato. Infatti, per tutte le ragioni già esposte nei punti precedenti, non può dubitarsi – sulla base di quanto affermato dalla Corte d’appello – della responsabilità dell’imputato anche per il reato continuato de quo, essendo egli partecipe di ogni passaggio dello smaltimento illecito, compreso quello finale. Nondimeno, essendo la fattispecie contestata come reato continuato, deve dichiararsi la prescrizione dei fatti commessi prima del 16 ottobre 2011, perché estinti per prescrizione – essendo trascorso alla data odierna il termine di sette anni e sei mesi, applicabile nel caso di specie, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. – con eliminazione della relativa pena di 10 giorni di reclusione, determinata, a favore dell’imputato, come corrispondente alla metà dell’aumento per la continuazione inflitto per il reato continuato, già computata la diminuzione per il rito.
4.8. – L’ultimo motivo di ricorso – con cui si censurano il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena al di sopra del minimo edittale – è inammissibile per genericità, non avendo la difesa prospettato elementi valutabili a favore dell’imputato, al di là della mera incensuratezza. In ogni caso, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato le ragioni del diniego del riconoscimento di dette delle circostanze e del computo della pena in misura consistente, le quali – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non si riscontrano esclusivamente nella gravità dei reati commessi, comunque già di per sé dirimente, bensì nella lunga protrazione delle condotte contestate e, soprattutto, nel ruolo decisivo di Radin nell’economia del piano criminale posto in essere. Così argomentando, i giudici del gravame hanno correttamente applicato i principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (ex plurimis, Sez. 5., n. 43952 del 13/04/2017) ed è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico (ex multis Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017).
5. – Il ricorso proposto dalla Petrol Lavori s.p.a. è parzialmente fondato.
5.1. – Il primo motivo di doglianza – con cui si censura la l’insussistenza dei reati-presupposto – è inammissibile.
Sul punto, valgono le medesime considerazioni svolte sub 4.3. e 4.4. che devono ritenersi integralmente richiamate. Inoltre, non può dubitarsi del fatto che Radin abbia posto in essere i reati contestati nell’interesse della società e che la Petrol Lavori s.r.l. ne abbia tratto vantaggio, giacché, come correttamente argomentato dai giudici del gravame, proprio l’accordo intercorrente tra Radin e i fratelli Palumbo aveva assicurato alla Petrol Lavori s.r.l. la possibilità di ottenere la remunerativa commessa che la Palumbo s.p.a avrebbe concesso esclusivamente alla società che si fosse resa disponibile alla conduzione illecita delle attività di smaltimento. Pertanto, è certo che la Petrol aveva beneficiato degli ingenti compensi connessi all’attività di sabbiatura proprio in forza del pactum sceleris stretto tra il suo legale rappresentante e i vertici della società titolare del cantiere. E tanto basta per ritenere la società ricorrente responsabile dell’illecito contestato.
5.2. – Al contrario, il motivo di ricorso sub 3.2. è fondato.
Infatti, come ben evidenziato dalla difesa, la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e d), del d.l. n. 172 del 2008 non rientra, a differenza delle altre fattispecie contestate, tra i reati-presupposto previsti dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 231 del 2001 e, conseguentemente, non può fondare la responsabilità amministrativa della Petrol Lavori s.r.l. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti della società relativamente all’illecito amministrativo di cui al capo 11, limitatamente al solo reato di cui al capo 5, perché il fatto non sussiste. In sede di rideterminazione della sanzione amministrativa applicata all’ente, la Corte d’appello dovrà tenere in considerazione, evidentemente, l’esclusione della porzione di responsabilità relativa alla fattispecie in questione.
5.3. – Fondato, è anche l’ultimo motivo di ricorso con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa applicata alla società ricorrente. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, non è possibile cogliere l’iter logico che ha condotto i giudici del merito alla quantificazione, ex art. 11 del d.lgs. n. 231 del 2001, della sanzione applicata: la Corte d’appello non ha indicato la pena base, né l’applicazione di eventuali riduzioni ex art. 12 del d.lgs. n. 231 del 2001 né, ancora, la diminuzione per la scelta del rito, tanto più considerando il notevole discostamento dal minimo edittale. Ed è opportuno ricordare che, anche nell’ambito della responsabilità degli enti, valgono i principi che governano l’iter di quantificazione della sanzione da parte del giudice penale, il quale, pertanto, è tenuto ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere all’irrogazione della sanzione finale, con motivazione che diventa tanto più stringente quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale. Ne consegue l’annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in relazione alla sanzione amministrativa.
6. – Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Radin Walter, limitatamente ai reati di cui al capo 5 dell’imputazione commessi prima del 16 ottobre 2011, perché estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di 10 giorni di reclusione. La sentenza impugnata deve essere annullata anche nei confronti della società Petrol Lavori s.p.a.: senza rinvio, relativamente all’illecito amministrativo di cui al capo 11, limitatamente al solo reato di cui al capo 5, perché il fatto non sussiste; con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, per la rideterminazione della sanzione amministrativa. I ricorsi di Radin Walter e della società Petrol Lavori s.p.a. devono essere rigettati nel resto, con condanna di Radin alla rifusione in favore della parte civile WWF delle spese del grado, da liquidarsi in euro 3500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Radin Walter, limitatamente ai reati di cui al capo 5 dell’imputazione commessi prima del 16 ottobre 2011, perché estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di 10 giorni di reclusione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti nei confronti della società Petrol Lavori s.p.a., relativamente all’illecito amministrativo di cui al capo 11, limitatamente al solo reato di cui al capo 5, perché il fatto non sussiste, e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della sanzione amministrativa. Rigetta nel resto i ricorsi di Radin Walter e della società Petrol Lavori s.p.a. e condanna il Radin alla rifusione in favore della parte civile delle spese del grado, che liquida in euro 3500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
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