DPR 495/92 - Art. 317 (Art. 118 Cod. Str.) - Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 317 (Art. 118 Cod. Str.) - Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli, da presentare all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata all'abilitazione e corredata da una dichiarazione dell'azienda stessa sull'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli.

2. L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere effettuato da un funzionario dell'USTIF della Direzione generale della M.C.T.C. secondo quanto specificato nella tabella IV.1, con l'assistenza di un rappresentante dell'azienda di cui al comma 1. (543)

3. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza:

a) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei filobus;

b) delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus;

c) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie;

d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.

4. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal Direttore dell'USTIF, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.

5. I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione conseguita.

6. La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, una per le materie di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica.

7. Il candidato per conseguire l'idoneità deve riportare una votazione media di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie della prova orale e di 7/10 per la prova pratica.

8. Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda di cui al comma 1.

9. Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e sia trascorso almeno un mese.


(543) Comma così modificato dall'art. 177, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.118 cds

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli