DPR 495/92 - Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (569) (572)

1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre. (570)

2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'art. 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.

3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.

4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

[5. Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti. (571) ]

6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'art. 126 del codice.


(569) Rubrica così modificata dall'art. 185, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(570) Comma così modificato dall'art. 185, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(571) Comma abrogato dall'art. 7, comma 8-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(572) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

Tags: art.119 cds, dpr 495/1992, reg cds - titolo 4

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