DPR 495/92 - Art. 329 (Art. 119 Cod. Str.) - Patenti speciali delle categorie C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 329 (Art. 119 Cod. Str.) - Patenti speciali delle categorie C e D (576) (578)

1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16. (577)

2. La commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.

3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.


(576) Rubrica così sostituita dall'art. 187, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(577) Comma così modificato dall'art. 187, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(578) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.119 cds

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