DPR 495/92 - Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.) - Certificati medici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.) - Certificati medici

1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:

a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validità della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice;(590)

b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'art. 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;

c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.

2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva archiviazione. (591)


(590) Lettera così sostituita dall'art. 189, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(591) Comma così sostituito dall'art. 189, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.119 cds

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