DPR 495/92 - Art. 350 (Art. 155 Cod. Str.) - Limiti sonori massimi
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 350 (Art. 155 Cod. Str.) - Limiti sonori massimi
1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'art. 155, comma 3, del codice, non può superare nell'uso 60 L/Aeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'art. 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.