Art. 221-bis (408)
Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni).
Le violazioni alle disposizioni di cui agliarticoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185,186, 192, 196, 199, 211, 219,220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni). (409)
(408) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(409) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 399 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma, inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.