C.p. - Art. 646 - Appropriazione indebita

    Codice penale

    Art. 646. Appropriazione indebita.

    Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile [c.c. 812-3; c.p. 624-2] altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni [c. nav. 1144-1146].

    Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata [c.p. 64].

    .(1)

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    (1) L'art. 10 del DLG 10.4.2018 n. 36 ha abrogato il terzo comma che riportava: "Si procede d'ufficio [c. nav. 1144-1146], se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61 [c.p. 649].".

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    C.p. - Art. 640 - Truffa

    Codice penale

    Art. 640. Truffa.

    Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

    1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162-2];

    2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [c.p. 649].

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 (1) [c.p. 61].

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    (1) Parole così sostituite dall'art. 8 del DLG 10.4.2018 n. 36

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    C.p. - Art. 007 - Reati commessi all'estero

    Codice penale

    Art. 7. Reati commessi all'estero.

    È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

    1. delitti contro la personalità dello Stato italiano6;

    2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

    3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

    4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

    5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

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    C.p. - Art. 006 - Reati commessi nel territorio dello Stato

    Codice penale

    Art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato.

    Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. (1)

    Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

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    (1) Artt. 57 e 63 dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo con L. 17 agosto 1957, n. 848.

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