Art. 318-octies (Norme di coordinamento e transitorie) 

    Art. 318-octies (Norme di coordinamento e transitorie) (1457)

    In vigore dal 29 maggio 2015

    1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.

    (1457) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto l'intera Parte sesta-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

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    Art. 318-septies (Estinzione del reato)

    Art. 318-septies (Estinzione del reato) (1456)

    In vigore dal 29 maggio 2015

    1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

    2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

    3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

    (1456) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto l'intera Parte sesta-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

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    Art. 318-sexies (Sospensione del procedimento penale) 

    Art. 318-sexies (Sospensione del procedimento penale) (1455)

    In vigore dal 29 maggio 2015

    1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

    2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

    3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

    (1455) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto l'intera Parte sesta-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

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    Art. 318-quinquies (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)

    Art. 318-quinquies (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore) (1454)

    In vigore dal 29 maggio 2015

    1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

    2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

    (1454) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto l'intera Parte sesta-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

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    Art. 318-quater (Verifica dell'adempimento)

    Art. 318-quater (Verifica dell'adempimento) (1453)

    In vigore dal 29 maggio 2015

    1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

    2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

    3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

    (1453) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto l'intera Parte sesta-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

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