c.p.p. art. 745. Richiesta di misure cautelari all'estero.

    c.p.p. art. 745. Richiesta di misure cautelari all'estero.

    1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il ministro di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare [c.p.p. 285].

    2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca [c.p. 240], il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

    2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro (1).

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    (1) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 9 agosto 1993, n. 328, di ratifica della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

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    c.p.p. art. 744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero.

    c.p.p. art. 744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero.

    1. In nessun caso il ministro di grazia e giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

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    c.p.p. art. 743. Deliberazione della corte di appello.

    c.p.p. art. 743. Deliberazione della corte di appello.

    1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

    2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127.

    3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero.

    4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

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    c.p.p. art. 742. Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero.

    c.p.p. art. 742. Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero.

    1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il ministro di grazia e giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.

    2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

    3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

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