c.p.p. art. 745. Richiesta di misure cautelari all'estero.
1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il ministro di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare [c.p.p. 285].
2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca [c.p. 240], il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.
2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 9 agosto 1993, n. 328, di ratifica della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.
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c.p.p. art. 744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero.
1. In nessun caso il ministro di grazia e giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
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