C.p.c. - Art. 210 - Ordine di esibizione alla parte o al terzo

    Codice di Procedura Civile

    3: DELL'ESIBIZIONE DELLE PROVE

    Art. 210. Ordine di esibizione alla parte o al terzo

    Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

    Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.

    Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.

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    Cfr. Tribunale di Pescara, sentenza 4 ottobre 2007, n. 1288

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    C.p.c. - Art. 227 - Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    Codice di Procedura Civile

    5. Della querela di falso

    Art. 227. Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

    Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.

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    C.p.c. - Art. 226 - Contenuto della sentenza

    Codice di Procedura Civile

    5. Della querela di falso

    Art. 226. Contenuto della sentenza

    Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 20.

    Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale. (1)

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    (1) Ora art. 537 nuovo c.p.p.

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    C.p.c. - Art. 225 - Decisione sulla querela

    Codice di Procedura Civile

    5. Della querela di falso

    Art. 225. Decisione sulla querela

    Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

    Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

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    C.p.c. - Art. 224 - Sequestro del documento

    Codice di Procedura Civile

    5. Della querela di falso

    Art. 224. Sequestro del documento

    Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.

    Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

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