Facebook: utilizzare l'immagine di un'altra persona nel proprio profilo costituisce reato di sostituzione di persona

    La V sezione penale di Cassazione, con sentenza 30/01/2018 n.4413, ha confermato il reato di cui all’art. 494 c.p. già sentenziato dal Tribunale di Pordenone in data 07/12/2016 che aveva condannato una donna di 30 anni alla pena concordata di giorni 15 di reclusione, convertita in euro 3.750 di multa, da corrispondersi in 30 rate mensili di pari importo, per aver pubblicato sul suo profilo Facebook la foto di un’altra persona.

    L'imputata aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza del gip che non le aveva consentito la sospensione del procedimento con la messa alla prova. Il ricorso è stato rigettato dalla quinta sezione penale, che ha considerato inappellata la decisione del gip.

     

    Articolo 494 Codice penale - Sostituzione di persona

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.

     

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