C.P. - Art. 452-terdecies - Omessa bonifica

    Codice penale

    Art. 452-terdecies - Omessa bonifica

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

    Tags: art.452terdecies cp, ambiente, cp

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