C.p. - Art. 594 - Ingiuria

    Codice Penale

    Art. 594 - Ingiuria

    Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343] presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

    Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica (2), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

    La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (3) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

    Le pene sono aumentate [c.p. 64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (4) (5).

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    (1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

    (2) Vedi l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia di bancoposta e di telecomunicazioni.

    (3) Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

    (4) La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

    (5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    Tags: art.594 cp, cp

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