C.p. - Art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Tags: art.477 cp, cp