C.p. - Art. 688 - Ubriachezza
Art. 688 - Ubriachezza.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [c.p. 91, 92, 94, 95] (1) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [disp. att. c.p. 19-bis] (2).
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo [c.p. 43] contro la vita o l'incolumità individuale [c.p. 575] (3).
La pena è aumentata [c.p. 64] se l'ubriachezza è abituale (4).
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(1) Vedi l'art. 186, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada.
(2) Comma così modificato dall'art. 54, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila».
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 354 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 maggio 1982, n. 104 (Gazz. Uff. 2 giugno 1982, n. 150), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27, secondo comma, Cost.
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