C.p. - Art. 672 - Omessa custodia e mal governo di animali
Sezione II
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.
Art. 672 - Omessa custodia e mal governo di animali.
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele [c.c. 2052] (1), animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258 (2).
Alla stessa sanzione (3) soggiace:
1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
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(1) Vedi l'art. 115, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada.
(2) La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 38 della suddetta legge.
(3) L'originario termine «pena» è stato così corretto a seguito alla depenalizzazione disposta dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
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