C.p. - Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

    Codice penale

    Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

    Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 31, 32].

    Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [c.p.p. 352], la pena è della reclusione fino a un anno [c.p. 31] (1).

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    (1) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    Tags: art.615 cp, cp

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