C.p. - Art. 590 - Lesioni personali colpose

    Codice penale

    Art. 590 - Lesioni personali colpose (1)

    Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

    Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (2).

    Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (3).

    Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (4) (5) (6).

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    (1) Vedi la L. 11 gennaio 1986, n. 3, sull'obbligo del casco protettivo.

    (2) La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 249 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce che le pene sostituitive non si applicano al reato previsto dall'art. 590 c.p., secondo e terzo comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 c.p.

    (3) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102. L'ultimo periodo è stato aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 249 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590 c.p., secondo e terzo comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 c.p.

    Il testo del presente comma in vigore prima della citata sostituzione era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247 a euro 619 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619 a euro 1.239.».

    (4) Comma sostituito dall'art. 92, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale. Per quanto riguarda l'obbligo del rapporto in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 17 dello stesso provvedimento.

    (5) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1966, n. 296. La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.), limitatamente alle fattispecie ivi previste. Vedi, anche, gli articoli 52, 64 e 65 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000, l'art. 2, L. 3 agosto 2007, n. 123 e l'art. 25-septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall'art. 9 della citata legge n. 123 del 2007.

    (6) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    Tags: art.590 cp, cp

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