C.d.S. - Art. 001 - Princìpi generali

    Codice della strada

    Art. 1 - Principi generali [1] [2]

    1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.[3]
    2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile[4], perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi[5].
    3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.[6]
    4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
    5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.[7]

     

    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 1

    [2] Articolo così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'01.01.2003, è stata prorogata al 30.06.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236 conv., con mod. nella legge 27.12.2002, n. 284. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.

    1. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
    2. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.".

    [3] Vedi sentenza Corte Costituzionale 29.12.2004 n. 428, sulla competenza esclusivamente statale in materia di circolazione stradale.

    [4] Le parole “al principio della sicurezza stradale” sono state sostituite con “ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile” dall'art. 9 della legge 11.01.2018 n. 2.

    [5] Le parole “di promuovere l'uso dei velocipedi” sono state aggiunte dall'art. 9 della legge 11.1.2018 n. 2

    [6] L'art. 1, c. 5, D.L. 18.5.2006, n. 181 conv., con mod., nella 17.7.2006, n. 233, ha previsto che "Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture". Attualmente i due citati Ministeri sono riuniti, pertanto il Piano sarà redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    [7] È stato costituito il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale dall'art. 46 della legge 29.07.2010, n. 120

     

    Tags: art.1 cds

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