C.d.S. - Art. 012 - Espletamento dei servizi di polizia stradale

    Codice della strada

    Art. 12 - Espletamento dei servizi di polizia stradale [1] [2] [3]

    1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

    a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

    b) alla Polizia di Stato;

    c) all'Arma dei carabinieri;

    d) al Corpo della guardia di finanza;

    d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;[4]

    e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

    f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

    f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.[5]

    2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

    3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

    a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S. [6];

    b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

    c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

    d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

    f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7 [7].

    3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.[8]

    4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

    5. I soggetti indicati nel presente articolo [9], eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

     


    [1] Vedi regolamento c.d.s. art. 22, art. 23, art. 24 e art. 25.

    [2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

    [3] Ad altri soggetti sono state attribuite, in forma limitata e sussidiaria, funzioni di accertamento di violazioni stradali: ausiliari del traffico; ausiliari della viabilità autostradale e, ancora in l'ambito autostradale, è stata introdotta una figura per la prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio.

    [4] Lettera così modificata dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, introdotto dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino al 13.8.2003, data di applicazione della legge di conversione: "d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;".

    [5] Lettera aggiunta dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

    [6] Non possono essere attribuite competenze in materia di accertamento delle violazioni concernenti la circolazione stradale al personale del Ministero del lavoro, vedi in tal senso circolare 28.10.1999 prot. n. M/2413-7 e prot. n. circolare 25.5.2001 prot. M/2413-13 del Ministero dell'interno.

    [7] Lettera aggiunta dall'art. 8 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [8] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [9] Parole inserite dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    Tags: art.12 cds

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