C.d.S. - Art. 025 - Attraversamenti ed uso della sede stradale
Codice della strada
Art. 25 - Attraversamenti ed uso della sede stradale [1]
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada [2].
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione [3].
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 65, 66, 67 e 68.
[2] Vedi direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3.3.1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", e art. 14 D.L. 18.10.2012 n. 179 conv., con mod. nella legge 17.12.2012 n. 221.
[3] Vedi circolare n. 1270/85 del 22.4.1985 "Segnalazione di cassonetti stradali per la raccolta di rifiuti urbani" e art. 68 Reg. c.d.s.
Tags: art.25 cds