C.d.S. - Art. 028 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi
Codice della strada
Art. 28 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi [1] [2]
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonchè quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.[3]
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.[4]
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 69.
[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.
[3] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[4] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
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