C.d.S. - Art. 047 - Classificazione dei veicoli

    Codice della strada

    Art. 47 - Classificazione dei veicoli [1] [2]

    1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

    a) veicoli a braccia;

    b) veicoli a trazione animale;

    c) velocipedi;

    d) slitte;

    e) ciclomotori;[3]

    f) motoveicoli;[4]

    g) autoveicoli;[5]

    h) filoveicoli;[6]

    i) rimorchi;[7]

    l) macchine agricole;[8]

    m) macchine operatrici;[9]

    n) veicoli con caratteristiche atipiche.[10]

    2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) [11] sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:[12] [13] [14]

    a) - categoria L1e [15]:

    veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h [16];

    - categoria L2e [17]:

    veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h [18];

    - categoria L3e [19]:

    veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h [20];

    - categoria L4e [21]:

    veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h [22] (motocicli con carrozzetta laterale);

    - categoria L5e [23]:

    veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h [24];

    - categoria L6e:

    quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;[25]

    - categoria L7e:

    i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;[26]

    b) - categoria M:

    veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;[27]

    - categoria M1:

    veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

    - categoria M2:

    veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

    - categoria M3:

    veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

    c) - categoria N:

    veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;[28]

    - categoria N1:

    veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

    - categoria N2:

    veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

    - categoria N3:

    veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

    d) - categoria O:

    rimorchi (compresi i semirimorchi);

    - categoria O1:

    rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

    - categoria O2:

    rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

    - categoria O3:

    rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

    - categoria O4:

    rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

     


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

    [2] Vedi anche il Decreto M.I.T. 21 aprile 2009.

    [3] Per i ciclomotori si rinvia all'art. 52 del c.d.s., il cui contenuto va tuttavia coordinato con le norme UE recepite nell'ordinamento nazionale.

    [4] Per i motoveicoli si rinvia all'art. 53 c.d.s., il cui contenuto va tuttavia coordinato con le norme UE applicabili.

    [5] Per gli autoveicoli si rinvia all'art. 54 c.d.s., il cui contenuto va tuttavia coordinato con le norme UE applicabili.

    [6] Per i filoveicoli si rinvia all'art. 55 c.d.s..

    [7] Per i rimorchi si rinvia all'art. 56 c.d.s., il cui contenuto va tuttavia coordinato con le norme UE applicabili.

    [8] Per le macchine agricole si rinvia all'art. 57 c.d.s. .

    [9] Per le macchine operatrici si rinvia all'art. 58 c.d.s. .

    [10] Per i veicoli con caratteristiche atipiche si rinvia all'art. 59 del c.d.s.. Fra di essi sono inclusi i trenini turistici che possono trainare fino a tre rimorchi (vedi art. 1 comma 3-ter del D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214).

    [11] Parole inserite dall'art. 21 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [12] La classificazione internazionale contenuta in questo articolo è stata introdotta nel c.d.s. solo nel 1992 mentre era già norma nazionale a seguito del recepimento delle direttive UE, avvenuto con: D.M. 29.3.1974 (ora abrogato) per i veicoli delle categorie internazionali M,N,O; la materia è ora disciplinata dal regolamento 14.7.2011, n. 678/2011/UE che modifica la direttiva quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi n. 2007/46/UE (recepita con D.M. 28.4.2008) e si applica, in linea generale, per i veicoli nuovi omologati a partire dal 29.10.2012; D.M. 31.1.2003 per i veicoli della categoria internazionale L; il decreto recepisce la direttiva 2002/24/CE, che ha introdotto sette classi (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) in luogo delle precedenti cinque classi (L1, L2, L3, L4, L5).

    [13] L'art. 47 c.d.s. è stato adeguato con D.Lgs. 18.4.2011 n. 59. Nella trascrizione è stata omessa una parte di alcune definizioni previste dalla suddetta normativa comunitaria che si riassumono di seguito: categoria L1e: la cilindrata del motore è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna oppure la potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; categoria L2e: la cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata oppure la potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna oppure la potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

    [14] Si evidenzia che: l'art. 52 c.d.s. (Ciclomotori) non contempla i quadricicli leggeri (categoria L6e); l'art. 53 c.d.s. (Motoveicoli) fornisce una definizione di quadricicli a motore che non è allineata a quella di quadricili di categoria L7e.

    [15] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [16] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [17] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [18] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [19] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [20] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [21] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [22] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [23] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [24] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [25] Capoverso inserito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [26] Capoverso inserito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

    [27] Le parole "oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t" sono state soppresse dall'art. 21 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [28] Le parole "oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t" sono state soppresse dall'art. 21 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    Tags: art.47 cds

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