C.d.S. - Art. 095 - Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione

    Codice della strada

    Art. 95 - Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione [1] [2]

    1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.

    1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, [3] [4] con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.[5]

    2. [6]

    3. [7]

    4. [8]

    5. [9] [10]

    6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione [11], secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.



    [1] Rubrica modificata dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; DPR 9.3.2000 n. 105; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 29.7.2010 n. 120.

    [3] Parole inserite dall'art. 13 della legge 29.7.2010 n. 120.

    [4] In attuazione del comma 1bis dell'art. 95 c.d.s. è stato emanato il D.D. 5 agosto 2011.

    [5] Comma inserito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [6] Comma abrogato dal DPR 9.3.2000 n. 105 con decorrenza dal 13.5.2000.

    [7] Comma abrogato dal DPR 9.3.2000 n. 105 con decorrenza dal 13.5.2000.

    [8] Comma abrogato dal DPR 9.3.2000 n. 105 con decorrenza dal 13.5.2000.

    [9] Comma abrogato dal DPR 9.3.2000 n. 105 con decorrenza dal 13.5.2000.

    [10] Con DPR 9.3.2000 n. 105 è stata ristrutturata la materia del rilascio dei duplicati delle carte di circolazione che prevede il rilascio di un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni da parte degli organi di polizia. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario. Nei confronti di chi circola senza permesso provvisorio di circolazione si applicano le sanzioni previste all'articolo 95, comma 6.

    [11] Parole così sostituite dall'art. 43 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

    Tags: cds, art.95 cds

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